Imponibile previdenziale: definizione
Con il termine imponibile previdenziale si intende l’importo di retribuzione, derivante da Libro Unico del Lavoro (L.U.L.), sul quale vengono calcolati i contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore dipendente e dell’azienda.
La retribuzione imponibile su cui vengono calcolati tali contributi è quella individuata dall'articolo 12 della legge 153 del 30 aprile 1969, riformulata dal decreto legislativo 314 del 1997, il quale con l’articolo 6 abroga completamente l’articolo 12 della legge del 1969. Ulteriori riferimenti e precisazioni si possono ottenere a seguito dell’emissione delle circolari esplicative del Ministero delle Finanze (circolare n. 326/E del 23.12.1997) e dell’INPS (circolare n. 263 del 24.12.1997).
Con il decreto n. 314 viene così attuata un’armonizzazione tra i componenti della base imponibile ai fini fiscali e quelli previdenziali.
In seguito al decreto 314, quindi, dall’1.1.1998 la base contributiva su cui vengono calcolati i contributi è la stessa determinata ai fini fiscali, fatte salve alcune specifiche esclusioni che mantengono il precedente trattamento.
Ciò da cui si deve partire e tenere debitamente conto è che sono assoggettabili ad imposizione fiscale, e quindi a contribuzione, tutti i redditi di lavoro dipendente che il Testo Unico delle Imposte sui Redditi all'articolo 51 comma 1 definisce come segue: “il reddito da lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione al rapporto di lavoro”.
Da ciò deriva il principio generale per cui il reddito imponibile da lavoro dipendente è costituito da qualsiasi somma o valore percepito in relazione al rapporto di lavoro così come nel già citato articolo 51, comma 2 sono specificamente previste le esclusioni dall'imponibile.
Tali esclusioni sono costituite da:
- a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad Enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del MInistero della Salute di cui all'artcolo 10, comma 1, lettera e-ter per un importo non superiore complessivamente a euro 3.615,20.
Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter;
- b) lettera abrogata dall'articolo 2, comma 6, decreto legge 27/5/08 n. 93;
- c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione;
- d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici;
- e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell'articolo 50;
- f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 100 da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell'articolo 12;
- f-bis) le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari;
- g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione;
- g-bis) lettera abrogata dall'articolo 82, comma 23, decreto legge 25/6/08 n. 112;
- h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;
- i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta;
- i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa.
Inoltre, dall'articolo 6 comma 4 del decreto legislativo 314 sono specificamente esclusi dalla base imponibile i seguenti emolumenti:
- le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto;
- le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilità dell'indennità sostitutiva del preavviso;
- i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni;
- le somme poste a carico di gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie per legge; le somme e le provvidenze erogate da casse, fondi e gestioni di cui al successivo punto 6 e quelle erogate dalle casse edili di cui al comma 4; i proventi derivanti da polizze assicurative; i compensi erogati per conto di terzi non aventi attinenza con la prestazione lavorativa;
- nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'articolo 2 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati;
- i contributi e le somme a carico del datore di lavoro, versate o accantonate, sotto qualsiasi forma, a finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, e a casse, fondi, gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. I contributi e le somme predetti, diverse dalle quote di accantonamento al TFR, sono assoggettati al contributo di solidarietà del 10 per cento di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, e al citato decreto legislativo n. 124 del 1993, e successive modificazioni e integrazioni, a carico del datore di lavoro e devoluto alle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori. Resta fermo l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza delle quote ed elementi retributivi a carico del lavoratore destinati al finanziamento delle forme pensionistiche complementari e alle casse, fondi e gestioni predetti. Resta fermo, altresì, il contributo di solidarietà a carico del lavoratore nella misura del 2 per cento di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579;
- i trattamenti di famiglia di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Ai fini dell’imponibilità contributiva dovuta all’INPS va tenuto presente l’obbligo di adeguamento ad un minimale, ossia ad un imponibile minimo su cui applicare la percentuale di contribuzione anche a fronte di retribuzioni inferiori, e di un massimale, ossia di un limite massimo oltre il quale non vengono richiesti contributi previdenziali da parte dell’INPS
Al fine dell’applicazione del minimale contributivo l’INPS - in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 7, legge 11 novembre 1983, n. 638 e successive modificazioni - all’inizio di ogni anno solare stabilisce l’importo giornaliero minimo di retribuzione su cui calcolare i contributi (pari al 9,50% dell’importo del trattamento minimo di pensione in vigore al primo gennaio). Per l’anno 2011 tale importo giornaliero è pari a euro 44,49.
Il rispetto del minimale di retribuzione giornaliera non è dovuto in presenza di trattamenti previdenziali; pertanto, non si è tenuti al rispetto del minimale in caso di erogazione di prestazioni per cassa integrazione, malattia, maternità, infortunio eccetera.
Per determinare l’imponibile contributivo, quindi, occorre verificare il rispetto delle seguenti condizioni:
- nel caso la retribuzione effettiva risultasse superiore al minimale ed a quella contrattuale, la contribuzione deve essere calcolata sulla retribuzione effettiva;
- nel caso la retribuzione effettiva risultasse inferiore al minimale o a quella contrattuale, deve essere adeguata all'importo più elevato tra i due.
Per i lavoratori con rapporto di lavoro part-time, il minimale da applicare è quello orario che si ottiene rapportando il minimale giornaliero alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale e dividendo l'importo così ottenuto con il numero delle ore settimanali previste contrattualmente per il tempo pieno. Nel caso in cui il lavoratore fosse retribuito in misura fissa mensile e lavorasse in regime di settimana corta, le giornate da considerare sarebbero sempre 6, mentre se fosse retribuito ad ore, il sabato non lavorativo deve essere escluso. Per l’anno 2011 la retribuzione minimale oraria è pari a euro 6,67.
Per alcune categorie di lavoratori i contributi sono dovuti su retribuzioni convenzionali in luogo di quelle effettive. Attualmente, i lavoratori per i quali si versano i contributi su salari convenzionali sono solo i dipendenti di aziende italiane od operanti in Italia inviati all'estero in Paesi extracomunitari non convenzionati (articolo 4, comma 1, legge 389/1987).
Per i lavoratori all'estero le retribuzioni sono fissate con decreto del Ministero del lavoro emanato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
Il massimale contributivo, per gli iscritti successivamente al 31.12.1995 a forme pensionistiche obbligatorie e privi di anzianità contributiva, ovvero per coloro che optano per il calcolo della pensione col sistema contributivo, per l’anno 2011 è stabilito in euro 93.622.
E’ il caso di precisare che tale massimale trova applicazione solo al fine dell’applicazione dell’aliquota di contribuzione IVS. Ciò significa che sugli importi di retribuzione eccedenti tale valore andranno comunque calcolati i contributi dovuti a fini diversi da quelli pensionistici (D.S., Malattia, Maternità, Cuaf, Cig, Cigs, Mobilità, Tfr).