Destinazione del tfr a previdenza complementare: definizione
La destinazione del Tfr alla previdenza complementare è una possibilità prevista da quando è entrato in vigore, il 1° gennaio del 2007, il decreto legislativo 252/2005 che ha esteso le opportunità di adesione e finanziamento della previdenza complementare stessa: in sostanza, i lavoratori dipendenti del settore privato sono liberi di decidere se contribuire con il conferimento del trattamento di fine rapporto che stanno maturando a un fondo pensione. Tale modalità di adesione, però, non è ancora concessa a chi lavora nel settore pubblico.
Come si destina il Tfr alla previdenza complementare?
A partire dal 1° gennaio del 2007, i lavoratori del settore privato possono esprimere la propria scelta di destinare a un fondo pensione il trattamento di fine rapporto maturando entro sei mesi dalla data in cui vengono assunti, facendo riferimento al modello TFR2, a patto che durante un rapporto di lavoro precedente tale scelta non sia già stata espressa. Il lavoratore, comunque, con il modello TFR1 o con il modello TFR2 può decidere, entro i termini, di conservare presso il proprio datore di lavoro il Tfr. La scelta deve essere ponderata con la massima attenzione, in quanto la destinazione alla previdenza complementare non può essere modificata, visto che è irrevocabile. Diverso, invece, il discorso per il Tfr mantenuto presso il datore di lavoro: in questo caso si può cambiare idea in qualsiasi momento per passare a una forma pensionistica complementare.
I lavoratori del settore privato.