Inquadramento previdenziale: definizione
Ha lo scopo di definire la posizione contributiva e l’aliquota percentuale da applicare alla retribuzione imponibile di ciascun lavoratore per la determinazione dei versamenti contributivi. L’obbligo di versare i contributi all’INPS da parte dell’azienda nasce all’atto dell’assunzione di un lavoratore dipendente e termina con la cessazione del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro è il responsabile del pagamento dei contributi sia per la propria quota sia per quella a carico del dipendente, in quanto il rapporto debitorio intercorre tra l’Ente previdenziale ed il datore di lavoro stesso.
L’inquadramento dell’azienda è disposto esclusivamente dall’INPS e ha valore anche nei confronti degli altri enti previdenziali ed assicurativi, quali INAIL o ENPALS. La classificazione aziendale è effettuata ai sensi dell’articolo 49, legge 9 marzo 1989 n. 88, sulla base dei seguenti settori di attività:
- Industria: manifatturiera, estrattiva, impiantistica, di produzione e distribuzione di energia, gas e acqua, edilizia, trasporti e comunicazioni, lavanderia industriale, pesca, spettacolo, attività ausiliarie;
- Artigianato: di produzione di beni anche semilavorati o prestazione di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- Terziario: commerciale, turistica, di produzione, intermediazione e prestazione di servizi, anche finanziari, attività professionali ed artistiche;
- Agricoltura: dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento degli animali e attività connesse;
- Credito: bancarie, assicurative, esattoriali per i servizi tributari appaltati;
- Attività varie: non rientrano tra quelle sopra descritte.
Dott.ssa Giorgia Signaroldi
Studio Signaroldi Dott.ssa Giorgia
Fino al 31 marzo 2010, per assicurare i lavoratori dipendenti, l’azienda e le sue eventuali filiali o unità operative potevano richiedere, entro il 16 del mese successivo a quello della prima assunzione, l’apertura di una posizione assicurativa con modello DM68 cartaceo, da presentarsi, anche con raccomandata, alla sede INPS territorialmente competente, ovvero servirsi di servizi in modalità telematica.
Dal 1° aprile 2010, nel caso di costituzione di nuova impresa, le aziende con dipendenti, i titolari e soci di imprese del settore terziario e le aziende agricole autonome che iniziano un’attività con lavoratori dipendenti devono chiedere la costituzione di una posizione contributiva unica esclusivamente in via telematica attraverso la Comunicazione Unica al registro delle imprese delle CCIAA. ComUnica è una pratica digitale che permette di assolvere tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali (attribuzione del codice fiscale o partita Iva all’Agenzia delle Entrate), previdenziali ed assicurativi necessari all'avvio di un'attività imprenditoriale e quelli da effettuare successivamente in caso di modifiche o cancellazione dell’impresa. Solo nel caso non si tratti di imprenditori (ad esempio sindacati) è necessario utilizzare il canale telematico INPS. La predisposizione della Comunicazione può avvenire mediante l’utilizzo di appositi software messi a disposizione gratuitamente dalle Camere di Commercio e reperibili su www.registroimprese.it o mediante l’applicazione web disponibile all’indirizzo http://starweb.infocamere.it. L’invio telematico è consentito solo previa abilitazione a seguito della registrazione su www.registroimprese.it. Immediatamente dopo la spedizione della ComUnica, il Registro delle Imprese invia all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato dall’impresa la ricevuta di protocollazione, che costituisce il titolo per avviare la propria attività d’impresa. Contestualmente il Registro delle Imprese provvede ad inoltrare, automaticamente, le informazioni di competenza degli altri enti destinatari della comunicazione. All’indirizzo PEC dell’impresa, inoltre, vengono comunicati gli esiti del procedimento e in particolare:
- immediatamente dopo la spedizione da parte dell’Agenzia delle Entrate;
- entro 5 giorni dalla protocollazione viene comunicata l’avvenuta iscrizione dell’impresa nel Registro delle Imprese;
- entro 7 giorni dalla protocollazione viene comunicato l’esito del procedimento da parte dell’Inail;
- entro 7 giorni dall’iscrizione dell’impresa nel Registro delle Imprese viene comunicato l’esito del procedimento da parte dell’Inps.
- numero di matricola, composto da una sequenza numerica di 10 cifre;
- Codice Statistico Contributivo (CSC), il quale indica il settore, la classe e la categoria di appartenenza dell’azienda in relazione all'attività svolta;
- Codice Autorizzazione (CA), che ha lo scopo di individuare una particolarità contributiva.
Si continueranno ad avere distinte posizioni aziendali solo nei seguenti casi:
- datore di lavoro che, in relazione alla diversa tipologia di personale, è tenuto al versamento della contribuzione secondo obblighi e misura diversi;
- datore di lavoro che svolge attività caratterizzate da autonomia organizzativa e gestionale con diverse finalità economiche;
- imprese armatoriali;
- imprese appaltatrici di servizi vari, operanti a bordo delle navi da crociera;
- agenzie di somministrazione.
- datore di lavoro
- INPS
- Camera di Commercio