Fondo di garanzia tfr: definizione
Il fondo di garanzia tfr si sostituisce ai datori di lavoro insolventi per il recupero delle ultime mensilità o del trattamento di fine rapporto: nel caso in cui l'azienda fallisca, ecco che il lavoratore ha la possibilità di recuperare i crediti relativi alle ultime tre mensilità o, appunto, il tfr, grazie al fondo di garanzia, uno strumento di tutela previsto dalla legge 297/82 all'articolo 2 a cui si può ricorrere se si attesta lo stato di morosità quando cessa un rapporto di lavoro subordinato. Si può fare riferimento al fondo in presenza di un fallimento, di una procedura concorsuale, di una liquidazione coatta amministrativa, di un concordato preventivo o di un'amministrazione straordinaria, tenendo conto del fatto che rimangono escluse le prestazioni di maternità e malattia e la tredicesima.
Quali sono i requisiti che devono essere rispettati per recuperare il trattamento di fine rapporto?
Il primo requisito è che il rapporto di lavoro si sia concluso per la scadenza del contratto a tempo determinato, per un licenziamento o per le dimissioni; il secondo requisito presuppone il preventivo accertamento del credito ancora dovuto e che non è stato erogato. Per esempio, il credito può essere ammesso nello stato passivo della procedura tramite il deposito, da parte del lavoratore, della domanda di ammissione al passivo presso la Cancelleria del Tribunale.
Cosa succede in assenza di fallimento?
Secondo quel che è stato stabilito con la sentenza n. 7585 del 1° aprile del 2011 della Corte di Cassazione, il fondo di garanzia tfr interviene anche se il datore di lavoro non è fallito.
Come possono essere recuperate le ultime tre mensilità?
Per quel che riguarda il pagamento delle ultime tre mensilità non versate dal datore di lavoro e dovute a titolo di retribuzione, sono due le situazioni che si possono verificare nel chiedere l'intervento del fondo di garanzia: nel caso in cui il rapporto di lavoro si sia concluso prima di una procedura concorsuale, le mensilità degli ultimi tre mesi vengono liquidate dal fondo a patto che rientrino nei dodici mesi precedenti rispetto alla data di presentazione della domanda di procedura; nel caso in cui dopo l'apertura della procedura concorsuale il rapporto di lavoro sia proseguito, le mensilità degli ultimi tre mesi vengono liquidate dal fondo a patto che rientrino nei dodici mesi precedenti rispetto alla data in cui è stato emanato il provvedimento di cessazione dell'esercizio provvisorio per la procedura di concordato preventivo, di messa in liquidazione o di revoca dell'autorizzazione a continuare l'esercizio di impresa per l'amministrazione straordinaria.
Il rimborso dell'Inps attraverso il fondo di garanzia può essere ottenuto dai soci delle cooperative di lavoro, dai dirigenti di aziende industriali, dagli apprendisti e dai lavoratori dipendenti. Nel caso in cui il lavoratore muoia, gli aventi diritto a richiedere l'intervento del fondo sono i figli, il coniuge, gli affini entro il secondo grado e i parenti entro il terzo grado (a patto che fossero a carico del deceduto).
