Matrimonio invalidità: definizione
L'invalidità del matrimonio può essere sancita in diverse situazioni: la legge, infatti, prevede alcuni impedimenti che implicano, in maniera tassativa, l'annullamento o la nullità (in base alla loro gravità) del vincolo che i coniugi hanno contratto. In particolare, il matrimonio è nullo nel caso in cui tra i coniugi vi sia un rapporto di parentela, di affinità o di adozione (in casi specifici che devono essere presi in esame), nel caso in cui uno dei due o tutti e due i coniugi abbiano un vincolo matrimoniale precedente (cioè si siano sposati ma non abbiano divorziato) o in presenza di un'azione delittuosa nei confronti di un coniuge da parte di un'altra persona che ha una relazione sentimentale con l'altro coniuge. Si può annullare il vincolo matrimoniale, invece, in presenza di interdizione giudiziale o di rapporti di adozione, parentela o affinità (per casi differenti da quelli che implicano la nullità del vincolo): in tali circostanze, si può esercitare l'azione per fare valere il vizio entro dieci anni (l'azione può essere avanzata da qualsiasi persona ne abbia interesse). Infine, il matrimonio è annullabile se uno dei coniugi è incapace di intendere e di volere o se uno dei coniugi è minorenne: in tali circostanze, solo alcune persone possono esercitare l'azione per fare valere il vizio. Va ricordato, poi, che il vincolo è da ritenersi non valido se è stato contratto con violenza o per errore, oppure se è stato causato da un timore di gravità eccezionale. Esiste, infine, la casistica dei matrimoni simulati, che riguardano vincoli che, pur esistendo, non sono stati voluti realmente dalle persone che li hanno contratti.
Quali sono le ragioni per cui il matrimonio celebrato in Chiesa può essere reso nullo?
Le ragioni sono diverse: per esempio, il timore o la violenza fisica; ma anche il fatto che uno dei due coniugi non voglia perseguire una o più finalità ritenute indispensabili per il matrimonio religioso, vale a dire la fedeltà, la procreazione dei figli e l'indissolubilità del vincolo del matrimonio. Altre cause possono essere l'impotenza al rapporto sessuale, della donna o dell'uomo, e l'assenza di consenso di uno o di tutti e due i coniugi verso il matrimonio, incluse la simulazione e la riserva mentale. Può rendere nullo il matrimonio cattolico anche il fatto che i due coniugi non abbiano avuto un rapporto sessuale completo (cioè, il matrimonio non sia stato consumato): si tratta di una circostanza particolare che non contempla una reale nullità matrimoniale, ma piuttosto implica una dispensa speciale da parte del Papa.
Per l'annullamento dei matrimoni che sono stati celebrati con rito civile, o con un rito religioso non cattolico, la competenza spetta al tribunale civile; viceversa, per l'annullamento dei matrimoni che sono stati celebrati in Chiesa e che sono stati poi iscritti nei registri di Stato civile (i cosiddetti matrimoni concordatari), la competenza spetta al tribunale ecclesiastico e al tribunale civile.