Matrimonio simulato: definizione
Il matrimonio simulato si verifica nel momento in cui hanno convenuto di non esercitare i diritti e di non adempiere agli obblighi che derivano dal vincolo matrimoniale. Ciascuno dei due coniugi può impugnare il matrimonio: l'azione deve essere proposta, però, entro l'anno successivo alla celebrazione del matrimonio.
Qual è il riferimento normativo in materia?
Il riferimento normativo è rappresentato dall'articolo 123 del Codice Civile: prima dell'entrata in vigore del suo testo attuale, in realtà, quando il divorzio non era ancora stato introdotto il principio dell'indissolubilità del matrimonio induceva a non prendere in considerazione la simulazione di matrimonio, nel senso che l'esigenza di tutelare il matrimonio-atto prendeva il sopravvento rispetto al problema dell'effettività del consenso da parte dei coniugi a onorare il rapporto di matrimonio. Da quando l'articolo 123 del Codice Civile è stato cambiato, tuttavia, si ha a che fare con una soluzione legislativa che, in un certo senso, media tra la necessità di garantire la stabilità e la certezza dei rapporti di coniugio e la necessità di dare valore al consenso in quanto elemento indispensabile per l'inizio di un vincolo coniugale. A proposito di questa seconda esigenza, vale la pena di menzionare il diritto di impugnare il matrimonio che è stato celebrato senza che le parti fossero effettivamente intenzionate a dar vita a una comunione di vita reale.Le coppie unite in matrimonio.
