Matrimonio simulato: definizione
Il matrimonio simulato si verifica nel momento in cui hanno
convenuto di non esercitare i diritti e di non adempiere agli obblighi che
derivano dal vincolo matrimoniale. Ciascuno dei due coniugi può impugnare il
matrimonio: l'azione deve essere proposta, però, entro l'anno successivo alla
celebrazione del matrimonio.
Qual è il riferimento normativo in materia?
Il riferimento normativo è rappresentato dall'
articolo 123 del
Codice Civile: prima dell'entrata in vigore del suo testo attuale, in
realtà, quando il divorzio non era ancora stato introdotto il principio
dell'indissolubilità del matrimonio induceva a non prendere in considerazione
la simulazione di matrimonio, nel senso che l'esigenza di tutelare il
matrimonio-atto prendeva il sopravvento rispetto al problema dell'effettività
del consenso da parte dei coniugi a onorare il rapporto di matrimonio. Da
quando l'articolo 123 del Codice Civile è stato cambiato, tuttavia, si ha a che
fare con una soluzione legislativa che, in un certo senso, media tra la
necessità di garantire la stabilità e la certezza dei rapporti di coniugio e la
necessità di dare valore al consenso in quanto elemento indispensabile per
l'inizio di un vincolo coniugale. A proposito di questa seconda esigenza, vale
la pena di menzionare il diritto di impugnare il matrimonio che è stato
celebrato senza che le parti fossero effettivamente intenzionate a dar vita a
una comunione di vita reale.
1. Il termine annuale è tassativo per la sanatoria?
Sì, lo è. L'articolo 123 del Codice Civile prevede una causa di sanatoria
rappresentata dalla decorrenza di un anno a partire dalla data in cui il
matrimonio è stato celebrato senza che l'impugnativa sia stata promossa. A dir
la verità una parte della dottrina ha accusato tale ipotesi di dubbia costituzionalità,
anche perché la decadenza dell'azione di nullità nelle altre ipotesi di volontà
viziata o imperfetta non dipende dal decorrere di un anno. Inoltre, il termine
di decadenza è stato, da alcuni, considerato troppo breve, inducendo a parlare
di una privatizzazione eccessiva della fattispecie matrimoniale, per colpa
della quale l'efficacia deterrente dell'azione rischia di essere
depotenziata.
2. Che cosa si intende, in linea generale, con simulazione nel diritto italiano?
Nel diritto italiano la simulazione non è altro che un
istituto giuridico attraverso cui due soggetti pongono in essere un negozio
giuridico o un contratto con l'accordo che il contratto stesso non abbia alcuna
conseguenza per le parti, ma serva solo per poter essere invocato davanti a
terzi. Un contratto simulato prevede la presenza di un accordo simulatorio,
vale a dire la manifestazione di volontà scambiata in maniera riservata e
reciproca dalle parti con lo scopo di sancire che il contratto stipulato
ufficialmente non ha alcun effetto reale. La simulazione è un caso di
divergenza tra la volontà negoziale e la dichiarazione. Non è detto che tutti i
contratti simulati debbano essere considerati illegali: si può avere a che
fare, infatti, anche con contratti simulati leciti, a patto che non nascondano
un intento illecito o un obiettivo fraudolento.
3. Quali sono gli obblighi e i diritti da escludere perché si possa parlare di matrimonio simulato?
La norma non si riferisce alla totalità degli effetti possibili del rapporto
coniugale, riguardando - invece - unicamente quelli che rappresentano
il contenuto del matrimonio in senso stretto. Ecco perché un matrimonio non è
da ritenersi invalido, per esempio, se è previsto un accordo che escluda
l'assunzione degli obblighi riguardanti i figli.