Matrimonio del cittadino all’estero: definizione
Il matrimonio del cittadino all'estero presuppone che un cittadino italiano abbia la possibilità di sposarsi, con un cittadino italiano o con un cittadino straniero, in un Paese estero. La capacità matrimoniale è regolata - così come tutte le altre condizioni per sposarsi - dalla legge nazionale di ognuno dei due sposi: per il cittadino italiano, di conseguenza, è la legge italiana, secondo quanto previsto dal Codice Civile. Il matrimonio del cittadino all'estero può essere celebrato di fronte a un ministro di un culto religioso, di fronte a un'autorità consolare o diplomatica o di fronte a un'autorità straniera locale.
Come avviene il matrimonio del cittadino di fronte a un'autorità locale straniera?
Insieme con altri Paesi quali la Turchia, la Svizzera, la Spagna, il Portogallo, la Grecia, la Germania, i Paesi Bassi, il Lussemburgo, il Belgio e l'Austria, l'Italia ha aderito a un accordo nel 1980, la Convenzione di Monaco, attraverso la quale sono state stabilite delle norme comuni relative al rilascio di un certificato di capacità matrimoniale che viene rilasciato dall'autorità competente (e può essere impiegato dai cittadini di tali Paesi per un matrimonio all'estero) a patto che chi lo richiede sia in possesso di specifici requisiti. Per il nostro Paese, per esempio, è l'ufficiale di stato civile l'autorità competente al rilascio del certificato in questione, che dura per sei mesi: trascorso questo periodo, la sua validità scade. Nel caso di matrimonio all'estero dinanzi a un'autorità locale, non c'è bisogno delle pubblicazioni, sempre che la legislazione straniera di riferimento non le richieda: in alcune circostanze, è possibile che l'autorità straniera preveda un nulla osta o una certificazione che attesti la capacità matrimoniale del connazionale. Essa, poi, provvede a redigere una copia dell'atto di matrimonio, ovviamente tradotto e legalizzato. L'atto è valido sin da subito, e non è necessaria la sua trascrizione nei registri dello stato civile: tale operazione, quindi, non ha efficacia costitutiva ma ha natura di pubblicità e meramente certificativa.
Il ministro di un culto religioso, un'autorità locale, un'autorità diplomatica o un'autorità consolare.
