Matrimonio impedimenti: definizione
Il matrimonio è un atto avente come effetto la costituzione dello stato coniugale e come causa l'unione materiale e spirituale dei due coniugi.
Perchè sia validamente contratto è necessario che i nubendi siano maggiori di età, abbiano la capacità mentale e non siano legati ad altri da un precedente vincolo matrimoniale.
E' altresì indispensabile che al momento della costituzione del vincolo matrimoniale non siano presenti cause ostative allo stesso, ovvero i c.d. impedimenti che possono essere dirimenti (vincolo di parentela o affinità tra i nubendi o la condanna per omicidio, tentato o consumato, a danno dell'ex coniuge della persona che si intende sposare) - in presenza dei quali il matrimonio è assolutamente invalido - oppure impedienti (la mancanza delle pubblicazioni o del rispetto del lutto vedovile, oltre ad altre violazioni di legge), che implicano la sola irregolarità del matrimonio, che resta comunque valido.
E' necessario, per contrarre un valido matrimonio, che si adempi a specifiche attività:
- i futuri sposi devono provvedere ad ad affiggere presso la casa comunale, per almeno otto giorni, le pubblicazioni contenenti le loro generalità e il luogo in cui contrarranno il vincolo, così da rendere nota a tutti la loro intenzione e permettere a chi vi abbia interesse di proporre opposizione;
- nel caso in cui non vi siano opposizioni o queste siano infondate ovvero non siano presenti impedimenti, l'ufficiale di stato civile rilascia agli sposi il nulla osta alla celebrazione; se, viceversa, vengano proposte opposizioni, sarà il Presidente del Tribunale competente a dover sospendere la celebrazione fino a che la causa ostativa non sarà rimossa;
- dunque si procede con la celebrazione che dovrà avvenire davanti all'Ufficiale di stato civile e alla presenza di almeno due testimoni;
- solo nell'ipotesi di matrimonio concordatario, ovvero contratto in Chiesa ai soli effetti religiosi, perchè lo stesso abbia anche effetti civili è necessario che il relativo atto di matrimonio venga trascritto nei registri di stato civile.
Le attività fino ad ora descritte dovranno ovviamente essere adempiute dai nubendi, ferma restando la competenza di un legale regolarmente iscritto all'Albo nel caso di giudizi relativi a nullità, annullabilità, inesistenza o irregolarità del vincolo.