Promessa di matrimonio effetti: definizione
L'Istituto, pur di origini e tradizioni storiche, rimane inserito all’interno del nostro codice civile grazie al fatto che, ancora oggi, il nostro ordinamento si fonda sul matrimonio.
Il codice civile dedica solo tre articoli alla disciplina, articoli 79 e successivi, i quali sanciscono la possibilità per i partner di poter reciprocamente impegnarsi a compiere atti o assumersi obbligazioni di natura giuridica in vista del matrimonio, in quanto normalmente la celebrazione del matrimonio è preceduta da un periodo di fidanzamento.
La promessa non obbliga a contrarre matrimonio poiché si è sempre liberi di decidere se addivenire o meno al futuro matrimonio, né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento.
Riveste importanza sociale e assume rilievo giuridico solo in presenza di determinate circostanze:
- qualora la promessa non sia rispettata da uno dei partner, senza giustificato motivo (articolo 81, comma 1 codice civile);
- qualora vi sia stato rifiuto a contrarre matrimonio per comportamento colpevole del proprio fidanzato (articolo 81, comma 2 codice civile).
E’ possibile ottenere il risarcimento del danno per le spese compiute e per le obbligazioni assunte a causa della promessa di matrimonio rimasta disattesa (articolo 81, comma 1 codice civile) solo nei casi previsti all’articolo 81, comma 1 e 2 codice civile.
Infatti la promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di età o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell'articolo 84 codice civile, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti.
Lo stesso risarcimento è dovuto dal promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell'altro.
Il diritto del compagno, deluso nella legittima aspettativa di contrarre matrimonio, può essere fatto valere entro un anno dal giorno del rifiuto alla celebrazione del matrimonio.
Tale istanza potrà anche essere esperita congiuntamente alla richiesta di risarcimento dei danni, qualora ne sussistano i requisiti.
L’obbligazione che consegue ex lege all’esercizio dell’ingiusto rifiuto alle nozze non può configurarsi come illecito extra-contrattuale, costituendo il recesso espressione di una libertà fondamentale, né come responsabilità contrattuale o precontrattuale, posto che la promessa di matrimonio non è un contratto e neppure costituisce un vincolo giuridico tra le parti; si tratta, infatti, di una particolare forma di riparazione collegata direttamente dalla legge alla rottura del fidanzamento senza giusto motivo.
Le ragioni della specialità e di un regime risarcitorio più restrittivo devono essere individuate nell’esigenza di garantire la piena ed assoluta libertà nel compimento di un atto personalissimo come il matrimonio e di limitare l’ambito delle conseguenze risarcitorie di un rifiuto che il legislatore ha voluto mantenere sino all’ultimo momento possibile e liberamente opponibile. Consegue a tale qualificazione giuridica che incombe al recedente, qualora voglia sottrarsi a siffatta obbligazione riparatoria, l’onere di provare la sussistenza del giustificato motivo, quale fatto costitutivo negativo della pretesa dell'altra parte.
Dalla rottura ingiustificata di una promessa di matrimonio “solenne” non si ritengono da ultimo risarcibili i danni non patrimoniali, né quelli morali o psicologici conseguenti alla mancata celebrazione del matrimonio, in quanto la fattispecie sfugge dagli schemi di cui all’articolo 2043 codice civile.
Per ottenere il relativo risarcimento danni chi è stato leso nel diritto può rivolgersi ad un avvocato di fiducia che, con l’azione giudiziale, si rivolgerà al competente Tribunale per la richiesta di risarcimento danni.
Si ritiene che il termine di prescrizione dell’azione di risarcimento danni decorre dal giorno in cui si ha la certezza che la promessa non verrà mantenuta.
Un esempio di giustificato motivo di rifiuto di promessa di matrimonio?
Configura un giusto motivo di rifiuto la persistente mancanza di una stabile occupazione, sempre che l’impegno di contrarre matrimonio sia stato subordinato al conseguimento dell’occupazione stabile e definitiva, ovvero se la situazione lavorativa del promittente fosse diversa al momento della promessa rispetto a quella posta a base del rifiuto, tanto che, se fosse stata conosciuta all’epoca, la promessa non sarebbe stata prestata.