Matrimonio impugnazione: definizione
L'impugnazione del matrimonio è l'atto giuridico tramite il
quale una persona domanda al giudice di eliminare gli effetti del
matrimonio stesso. Esso può essere reso invalido dalla simulazione,
dalla presenza di un vizio della volontà, dall'incapacità di intendere e di volere
di uno dei due coniugi o dalla presenza di un impedimento matrimoniale. Quando
si parla di impedimento si fa riferimento a una certa condizione soggettiva che
non è compatibile, secondo la legge, con l'assunzione del vincolo matrimoniale.
Un impedimento può essere assoluto, relativo, dispensabile o non dispensabile.
Un impedimento assoluto è tale nel momento in cui impedisce a un soggetto di
sposarsi con chiunque; un impedimento relativo impedisce a un soggetto di
sposarsi con una certa persona; un impedimento dispensabile può essere superato
e garantire la prosecuzione del matrimonio; un impedimento non dispensabile non
può essere superato e rende impossibile la prosecuzione del matrimonio.
Come si impugna il matrimonio?
Il matrimonio può essere impugnato nel caso in cui uno dei
due coniugi sia già sposato: in tal caso l'impugnazione può
essere effettuata sia dall'altro coniuge, sia dagli ascendenti legittimi sia da
qualunque altra persona abbia un interesse a farlo. Gli stessi soggetti possono
esercitare l'impugnativa anche se il matrimonio è stato
contratto con un parente o un affine e nel caso di un delitto compiuto contro
il coniuge precedente.
1. In che cosa consistono gli impedimenti relativi?
Essi, come si è visto, riguardano l'impossibilità di sposare una
determinata persona: in pratica derivano dai rapporti familiari. Non
possono sposarsi tra loro persone che sono legate in virtù di
un'adozione, gli affini in linea retta (per esempio, il genero e la suocera o
la nuora e il suocero), gli zii e i nipoti (a meno che un tribunale non
fornisca un'autorizzazione e una dispensa in merito), i fratelli, gli affini in
linea collaterale di secondo grado (e cioè i cognati, ma anche in questo caso
non è esclusa la possibilità di dispensa) e gli ascendenti e discendenti in
linea retta (nonni e nipoti, oppure genitori e figli).
2. Che cosa sono i vizi della volontà?
Possono portare all'impugnazione di un matrimonio, in quanto causa
di invalidità, anche quelli che vengono definiti vizi della volontà:
per esempio, la violenza, che si può concretizzare sotto forma di minaccia
compiuta nei confronti di uno dei due sposi per costringerlo a sposarsi; oppure
un timore di gravità eccezionale che proviene da cause che non coinvolgono
direttamente il coniuge interessato.
3. In che cosa consiste l'incapacità naturale di uno dei coniugi?
Disciplinata dall'articolo 120 del Codice Civile, essa prevede che se un
coniuge è in grado di provare che al momento in cui il matrimonio è stato
celebrato non era capace di intendere e di volere il matrimonio stesso può
essere impugnato entro e non oltre un anno a partire dal
momento in cui le facoltà mentali sono state recuperate. In una circostanza del
genere si parla di annullabilità relativa, in quanto è solo il coniuge che può
procedere all'impugnazione. Diverso è il caso di interdizione motivata
da infermità di mente: in questa situazione, infatti, possono impugnare il
pubblico ministero, il tutore e tutte le persone che siano legittimamente
interessate, a condizione che fosse già stata emessa la sentenza di
interdizione nel momento in cui il matrimonio è stato celebrato. L'azione
decade se c'è stata coabitazione per un anno.