Transfer pricing Advance Price Agreement - APA: definizione
L’APA (Advance Price Agreement), o transfer pricing, è largamente diffuso presso i Paesi aderenti all’OCSE e consiste generalmente in un accordo tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria del Paese di residenza del contribuente, che consente, in via preventiva e per un determinato periodo di tempo, di individuare il metodo di calcolo del prezzo di libera concorrenza riferibile alle operazioni oggetto dell’accordo.
Nella prassi internazionale sono presenti APA a carattere “unilaterale”, “bilaterale” o “multilaterale”.
Il ruling di standard internazionale, introdotto dall’art 8 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 è assimilabile ad un APA unilaterale in quanto, con principale riferimento al comma 7 dell’articolo 110 del del DPR 917/1986 (Testo Unico delle Imposte Dirette) , rappresenta nei fatti un accordo che vincola esclusivamente il contribuente e l’Amministrazione finanziaria italiana.
Dott. Stefano Aldovisi
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Milano
ADZ Morison
Ai sensi dell’articolo 8, comma 5, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, l’accesso alla procedura di APA o ruling di standard internazionale avviene attraverso un’istanza presentata, su carta libera ed in plico non imbustato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all’Ufficio Ruling Internazionale - Settore Internazionale - Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia delle entrate, articolato nelle due sedi di Roma e di Milano.
Professionisti esperti di transfer pricing.