Transfer pricing Controllo: definizione
L’applicazione della disciplina dei prezzi di trasferimento presuppone l’esistenza di una transazione intercorrente tra un’impresa fiscalmente residente nel territorio dello Stato ed almeno un’altra non residente in Italia, la quale, alternativamente:
- controlla, direttamente o indirettamente, l’impresa residente;
- è controllata dal contribuente residente;
- è controllata dalla medesima società che controlla l’impresa residente.
Dott. Stefano Aldovisi
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Milano
ADZ Morison
Il requisito del “controllo” deve essere interpretato in modo estensivo, considerando anche le situazioni di collegamento derivanti dall’esistenza di un’influenza notevole, ed ogni ipotesi di condizionamento economico potenziale oppure attuale, e non soltanto quelle tradizionali costituenti il c.d. controllo di diritto (art. 2359, primo e secondo comma, c.c.).
L’art. 2359, primo e secondo comma, c.c. stabilisce infatti che si considera come società controllate quelle:
- in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esprimibili nell’assemblea ordinaria, o comunque sufficiente ad esercitare un’influenza dominante nella suddetta adunanza: in tale sede, rilevano altresì i voti spettanti a società controllate o fiduciarie, nonché ad interposte persone, con espressa esclusione di quelli spettanti per conto di terzi;
- che sono soggette all’influenza dominante di un’altra società, per effetto di particolari vincoli contrattuali.
Professionisti esperti di transfer pricing.