Diritti reali: definizione
Quando si parla di diritti reali ci si riferisce a diritti che riguardano una cosa a prescindere dal suo proprietario. Una delle caratteristiche fondamentali di tali diritti è la loro assolutezza: si tratta, cioè, di diritti che possono essere fatti valere davanti a tutti (erga omnes, come si suol dire) e non unicamente davanti all'alienante. Le altre peculiarità sono la patrimonialità (visto che si ha a che fare con un contenuto in prevalenza economico), la tipicità (dal momento che i diritti reali sono stabiliti dalla legge) e l'immediatezza del potere sulla cosa. I diritti reali, in sostanza, sono diritti soggettivi che conferiscono a chi ne è titolare un potere assoluto e immediato sulla res: il termine "reali" deriva proprio da "res", che vuol dire "cosa".
Come vengono distinti i diritti reali?
I diritti reali possono essere classificati in ius in re propria e ius in re aliena. Il diritto di proprietà, disciplinato dall'articolo 832 del Codice Civile, rappresenta il primo tipo, mentre i diritti in re aliena sono i diritti limitati, cioè diritti reali su cosa altrui, che riguardano cose possedute da altri: come si può intuire, in questo secondo caso le facoltà assegnate al titolare del diritto si riducono. I diritti reali su cosa altrui, per altro, possono essere distinti a loro volta in diritti reali di garanzia e diritti di godimento. I diritti reali di garanzia rappresentano un vincolo giuridico sul bene per la tutela di un credito, mentre i diritti di godimento riguardano abitazione, uso, usufrutto, enfiteusi e superficie, e non devono essere confusi con i diritti personali di godimento. Caratteristica dei diritti reali su cosa altrui è la limitatezza del loro contenuto: essi, inoltre, possono essere estinti per confusione (quando il titolare di un diritto reale su cosa altrui diventa proprietario di quella cosa) o per non uso ventennale.
Un avvocato civilista.