Cognome del figlio naturale: definizione
Se il riconoscimento del figlio naturale è effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, al figlio viene attribuito il cognome del padre.
Se invece il figlio naturale viene riconosciuto dai due genitori in momenti diversi, assume il cognome del genitore che lo ha riconosciuto per primo (articolo 262 codice civile).
Quando il primo riconoscimento è quello del padre, e successivamente interviene il riconoscimento della madre o l’accertamento giudiziale della maternità, viene semplicemente applicata la suddetta regola ed il cognome rimane quello del padre.
Al contrario, se la filiazione nei confronti del padre viene riconosciuta oppure giudizialmente accertata successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può comunque assumere il cognome paterno, aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre.
Se maggiorenne, il figlio effettua la propria scelta dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile, potendo decidere:
- di mantenere esclusivamente il cognome materno;
- di aggiungere il cognome paterno posponendolo o anteponendolo a quello materno;
- di assumere esclusivamente il cognome del padre, sostituendolo a quello della madre.
Se invece la filiazione nei confronti del padre viene riconosciuta oppure giudizialmente accertata quando il figlio è ancora minorenne, la decisione in merito all’assunzione del cognome paterno è demandata al Tribunale (non più tribunale per i Minorenni ma tribunale ordinario dopo, la legge 219/2012).
Nel decidere in merito il giudice non dispone di criteri precisi e predeterminati dalla legge, ma deve avere riguardo all’”interesse del minore”, godendo pertanto di un ampio margine di discrezionalità nell’apprezzamento della situazione concreta riferita dalle parti.
Nel valutare quale sia l’interesse del minore, il Tribunale deve in ogni caso considerare il diritto del figlio a mantenere la propria identità personale qualora abbia già acquistato e consolidato una sua precisa e consapevole individualità con il cognome materno, per esempio quando con esso sia conosciuto nell’ambiente dove è vissuto, a scuola e/o nella vita di relazione.
L’attitudine del cognome materno a divenire autonomo segno distintivo dell’identità personale del figlio risulta tanto più plausibile quanto maggiore sia l’età del minore, mentre nel caso di bambini in tenerissima età la giurisprudenza si è in alcuni casi orientata verso l'attribuzione del cognome del padre, quale criterio di maggiore “plausibilità sociale”.
Tuttavia, non è escluso che anche i bambini piccoli possano veder riconosciuta un'identità personale già consolidata in relazione al cognome materno, in quanto le pronunce ribadiscono la necessità di decidere caso per caso.
Oltre al suddetto criterio dell’identificazione personale, gli elementi sottoposti alla considerazione del giudice possono essere nella pratica molteplici: per esempio, viene a volte considerato l’interesse all’attribuzione dello stesso cognome a più fratelli/sorelle, soprattutto se conviventi; oppure, talvolta è stata sostenuta la contrarietà all’interesse del minore all’attribuzione del cognome di un padre che abbia compiuto gravi trascuratezze o abusi della potestà parentale.
Nella comparazione dei diversi elementi che emergono in ciascuna fattispecie, vi sono recenti pronunce che esplicitamente negano che esista un criterio generale di favore per il patronimico, ed anzi si è evidenziato come l’emergere della tutela della bi-genitorialità possa al contrario favorire il principio del doppio cognome, ma altre sentenze hanno ritenuto che l’articolo 262 del codice civile sottenda invece il criterio di rendere la posizione del figlio naturale il più possibile equiparata a quella del figlio legittimo, il quale assume il cognome del padre.
Il diritto della persona a mantenere il proprio cognome originario, ove costituisca ormai autonomo segno distintivo della personalità, è riconosciuto in via generale dal nuovo ordinamento dello Stato Civile Decreto del Presidente della Repubblica 396/2000 e può trovare applicazione anche in casi diversi da quello sopra menzionato: per esempio, nel caso in cui il riconoscimento del figlio naturale sia dichiarato non veritiero, si ritiene che il figlio possa mantenere il cognome del padre che aveva effettuato il riconoscimento con corrispondente a verità, ove abbia interesse a mantenere quel segno distintivo della propria già formata personalità.
Avv. Elisabetta Zecca
Ordine degli Avvocati di Milano
Elisabetta Zecca Avvocato