Disconoscimento di paternità: definizione
L’azione è ammissibile in soli 3 casi:
- quando i coniugi non hanno convissuto nel periodo compreso tra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima del parto;
- quando il marito in tale periodo era affetto da impotenza, anche solo di generare;
- quando la moglie ha commesso adulterio o ha nascosto al marito la gravidanza e la nascita del figlio.
- sei mesi che decorrono dal parto, per la madre;
- un anno per il marito, che decorre dal giorno della nascita, se egli si trovava nel luogo dove è nato il figlio; dal suo ritorno nel luogo dove è nato il figlio o nella residenza famigliare, se era lontano; comunque, dal giorno in cui ha avuto notizia della nascita, se prova di non averne avuto conoscenza;
- un anno dal compimento della maggiore età o dal momento in cui è venuto a conoscenza di circostanze che rendono ammissibile l’azione, per il figlio.
Quando il marito promuove l’azione sostenendo che il figlio è nato da un rapporto adulterino della moglie, è ammesso a provare l’esistenza di caratteristiche genetiche incompatibili tra sé e il figlio, mediante consulenza tecnica da affidarsi ad un medico specializzato. Non è più necessario provare la commissione dell’adulterio prima dell’effettuazione della consulenza tecnica d'ufficio.
L’azione non può essere proposta personalmente dalle parti, ma sempre con l’ausilio di un avvocato.
L’azione può essere altresì proposta da un curatore speciale nominato dal Giudice competente per l’azione su istanza del figlio che ha compiuto i 16 anni o del pubblico ministero se di età inferiore.
Se chi è legittimato a promuovere l’azione muore prima di averla proposta, questa può essere esercitata dai discendenti o dagli ascendenti nel caso di morte del presunto padre o della madre; dal coniuge o dai discendenti nel caso di morte del figlio.