Affidamento del figlio naturale: definizione
Se i conviventi riescono a separarsi consensualmente, regoleranno loro liberamente i rapporti con i figli minori e maggiori non economicamente autosufficienti. Altrettanto liberamente sceglieranno la miglior collocazione abitativa per la prole e si accorderanno su tempi e modi di frequentazione di entrambi con i figli.
Più difficile e fosco si fa lo scenario se la conflittualità fra i due genitori si fa aspra perchè, in questo caso, le prime vittime sono proprio i figli che divengono spesso ostaggi inconsapevoli delle tensioni venutesi a creare tra i genitori.
Avv. Luciana Volonterio
Ordine degli Avvocati di Varese
Studio Legale Avvocato Luciana Volonterio
E’ certo così che il Tribunale per i minorenni, sentite le parti e a volte anche i figli stessi (se troppo piccoli con l’ausilio di psicologi, psicoterapeuti, eccetera) cerchi la soluzione abitativa e di frequentazione più idonea con riguardo all’interesse dei minori, lasciando sullo sfondo le diatribe degli adulti.
Ma a questo punto sorge un altro problema, che è quello del “vil denaro”. Il Tribunale per i minori, come detto sopra, ha il compito e la responsabilità di collocare il minore con il genitore che meglio ne garantisca la serenità e l’equilibrio. A volte lo affida a terzi (Comune, in persona del Sindaco, casa famiglia, assistenza sociale) quando entrambi i genitori sono ritenuti inidonei, sospendendo o revocando loro la patria potestà.
In pratica, il Tribunale per i minorenni si occupa della potestà genitoriale ai sensi dell’articolo 4 della legge 54/06 nei procedimenti che coinvolgono i figli minori naturali.
La riforma dell’articolo 155 codice civile ha comportato però un’altra novità e cioè che tutte le istanze previste nel succitato articolo debbono essere proposte con ricorso, e quindi con il rito dei procedimenti camerali contenziosi, al Tribunale civile ordinario.
Così anche la domanda di affidamento nel contrasto tra i genitori naturali, la domanda di soluzione del disaccordo sull’esercizio della potestà genitoriale tra genitori non coniugati ma separati, la domanda di revisione dell’affidamento dei figli naturali (articoli 155-bis e ter codice civile) e le domande di pagamento di assegno periodico per figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti.
Ecco perciò che, al di fuori della mera potestà genitoriale per cui è e rimane competente il Tribunale per i minorenni, le questioni che riguardano l’affidamento e il mantenimento dei figli naturali sono demandate al Tribunale ordinario.
08/02/2012 19:59:45
salve sono la mamma di un bimboo nato da una relazione sentimentale ma il bimbo sin dalla nascita è sempre vissuto con me e i nonni materni mai con il padre ora lui che nn ha lavoro e vive in una famiglia un pò allargata nn è molto affidabile perchè immaturno nell'egoismo dell'essere stato lasciato ne richiede l'affidamento mi chiedo il bimbo ha quasi tre anni quali sono i diritti del padre nei confronti del piccolo?