Locazione commerciale vizi: definizione
L'articolo 1578 del Codice Civile specifica che nel caso in cui la cosa locata al momento della consegna sia caratterizzata da vizi che riducono in maniera significativa la sua idoneità all'utilizzo che è stato stabilito il conduttore ha la facoltà di chiedere una riduzione del corrispettivo o la risoluzione del contratto: il locatore, a sua volta, deve risarcire i danni provocati dai vizi della cosa al conduttore, a meno che non sia in grado di dimostrare che al momento della consegna ignorava tali vizi senza colpa.
Come si possono evitare le conseguenze derivanti dai vizi nella locazione commerciale?
Prima di firmare un accordo di locazione a uso commerciale, è consigliabile verificare se il locale è adatto a essere locato e se ha le caratteristiche - sia dal punto di vista amministrativo che dal punto di vista fisico - indispensabili per permettergli di venire destinato all'utilizzo specifico che il conduttore ha in mente. La prima valutazione può essere ritenuta astratta, mentre la seconda valutazione può essere ritenuta concreta. Inoltre, è opportuno accertare se vi siano degli ostacoli rispetto alla destinazione: per esempio, nel caso in cui si abbia intenzione di adibire a discoteca un locale che si trova al piano terra di un condominio, è opportuno controllare se il regolamento di condominio consenta tale possibilità. Altrettanto importante è scoprire se, in caso di necessità, sarà possibile effettuare dei lavori per l'ottenimento dei permessi del caso.
I locatori e i locatari di un immobile destinato a uso commerciale.