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Locazione: accessori

del 10/11/2016
CHE COS'È?

Locazione accessori: definizione

Nell’ambito di un contratto di locazione, gli oneri accessori corrispondono di solito alle spese condominiali che riguardano la manutenzione ordinaria dell’edificio che comprende l’abitazione locata a uso abitativo; in alternativa, rappresentano la totalità delle spese che in genere hanno a che fare con la gestione ordinaria del condominio. Gli oneri che la legge pone a carico del conduttore includono, tra l’altro, i costi per l’ordinaria manutenzione delle utenze e dell’ascensore e le spese per il servizio di pulizia; si tratta, però, di un elenco non esaustivo, dal momento che l’individuazione delle diverse spese relative alla gestione ordinaria di un condominio può variare da un caso all’altro. Il legislatore, in ogni caso, al fine di ovviare all’incertezza ha realizzato delle tabelle di ripartizione degli oneri accessori: vale comunque la pena di sottolineare che il loro è un valore schematico, nel senso che nella realtà ci possono essere situazioni che deviano rispetto alla casistica che viene preventivata.


COME SI FA

Perché sono previsti gli oneri accessori?

In un contratto di locazione tutte le parti contraenti devono rispettare degli obblighi: sia il proprietario dell’immobile che viene concesso in affitto, cioè il locatore; sia il soggetto che prende l’immobile in affitto, cioè il conduttore. Quest’ultimo non è tenuto solo a versare al locatore il canone di locazione secondo quanto previsto nel contratto, ma deve – come detto – sostenere anche gli oneri accessori, cioè le spese condominiali e i costi connessi con la manutenzione dell’immobile.

Qual è il riferimento normativo in materia?

È l’articolo 9 della legge n. 392 del 1978 a disciplinare gli oneri accessori: va precisato, però, che questa legge regola la ripartizione degli oneri accessori unicamente per le circostanze in cui in proposito non sia stato stabilito nulla dalle parti. Ecco perché, al momento della conclusione dell’accordo e della sottoscrizione del contratto, il conduttore e il locatore hanno la possibilità di concordare una differente ripartizione delle spese.


CHI

In un contratto di locazione, il conduttore.


FAQ

1. Quali sono gli oneri accessori a carico del conduttore?

A meno che il conduttore e il locatore non optino per una soluzione differente, concordata e precisata nel contratto di affitto, sono a carico di chi prende in affitto un immobile le spese che riguardano la fornitura dell’acqua, quelle relative al funzionamento dell’ascensore e alla sua ordinaria manutenzione, quelle che hanno a che fare con il servizio di pulizia, quelle connesse con la fornitura del riscaldamento e dell’energia elettrica e quelle correlate allo spurgo delle latrine e dei pozzi neri. Rientrano in tale elenco, inoltre, le spese per il condizionamento dell’aria e le spese per la fornitura di altri servizi comuni. I costi per il servizio di portineria, qualora esso fosse presente, sono a carico del conduttore per il 90%.

2. Cosa prevede la tabella relativa agli oneri accessori concordata da SUNIA, SICET e UNIAT con Confedilizia?

Sulla base di questa tabella, risultano a carico del conduttore le ispezioni dell’ascensore, la pulizia annuale degli impianti di produzione dell’acqua calda, di condizionamento, di riscaldamento e di addolcimento dell’acqua, la manutenzione ordinaria degli impianti antincendio, la manutenzione ordinaria delle colonne di scarico e dei latrici solari, la disotturazione dei pozzetti e dei condotti, il pagamento degli addetti per gli eventuali impianti sportivi presenti, i consumi dell’energia elettrica per l’illuminazione dell’ascensore e la tassa per l’occupazione di suolo pubblico per i passi carrabili.
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