Denuncia di crediti inesistenti: definizione
La denuncia di crediti inesistenti è un reato previsto dall'articolo 226 della Legge Fallimentare, per il quale sono previste le pene indicate dall'articolo 220 della stessa legge. In tale articolo si fa riferimento a tre condotte criminose: oltre all'omessa dichiarazione dell'esistenza di altri beni e all'inosservanza degli obblighi relativi al deposito di bilanci e scritture contabili, si parla - appunto - della denuncia di creditori inesistenti, la quale non può essere effettuata da direttori generali che non abbiano poteri di amministrazione.
Qual è lo scopo dell'articolo 226 della Legge Fallimentare?
La denuncia di crediti inesistenti viene inserita nell'ambito del capo che riguarda i reati compiuti da soggetti diversi rispetto al fallito; la norma relativa all'articolo 226 estende la punibilità a coloro che hanno ricoperto funzioni direttive o hanno svolto ruoli di rappresentanza organica in una società. Possono essere puniti, di conseguenza, i liquidatori, i direttori generali e gli amministratori di società sulla base del rinvio effettuato dalle norme.
C'è dolo?
Il dolo è generico, e ha a che fare con la consapevolezza che il creditore o i creditori non esistono e con l'intenzione di far apparire il creditore o i creditori reali. Secondo l'opinione prevalente, il dolo specifico di danno ai creditori permette di passare dal titolo di responsabilità al titolo di bancarotta fraudolenta, che è ben più grave. Nel caso in cui si compia un errore a proposito dell'esistenza del creditore, invece, non si può parlare di dolo, ma - d'altro canto - subentra il concetto di colpa se l'errore poteva essere evitato. Per individuare il momento in cui si consuma il reato, è necessario fare riferimento alla sentenza dichiarativa di fallimento, da cui dipende la condizione di punibilità. In alcuni casi, comunque, il reato si consuma nel momento in cui i creditori inesistenti vengono denunciati al curatore. Un'altra teoria ritiene che il momento consumativo debba essere identificato nell'atto di compilazione dell'elenco nominativo da parte del curatore, dal momento che la denuncia di creditori inesistenti precedente compiuta dal fallito corrisponde unicamente a un'ipotesi di tentativo.
Un avvocato esperto in diritto fallimentare.