Bancarotta fraudolenta: definizione
La bancarotta è un reato previsto dalla legge fallimentare (Regio Decreto del 16 marzo 1942 n. 267) che mira a punire i comportamenti dell’imprenditore, fallito o fallendo, contrari all’interesse dei creditori.
Tradizionalmente si distingue la bancarotta semplice dalla bancarotta fraudolenta; la prima è un reato più lieve, punito da sei mesi a due anni; la seconda è un reato più grave, tant’è che il legislatore ne ha fissato la pena da un minimo di anni 3 di reclusione fino ad un massimo di anni 10.
L’imprenditore commerciale riceve dai suoi creditori denari che investe e fa rendere nell’interesse dei creditori.
I beni che i creditori consegnano all’imprenditore divengono proprietà dell’imprenditore, che può investirli in un’operazione economica piuttosto che in un’altra.
Inoltre, l’imprenditore può mutare gli investimenti da lui compiuti con i denari dei creditori, a seconda delle vicende economiche.
Peraltro, i beni dei creditori devono essere impiegati nell’interesse dei creditori.
I beni dei creditori sono legalmente dell’imprenditore, ma economicamente dei creditori.
Prof. Avv. Ubaldo Giuliani Balestrino
Ordine degli Avvocati di Milano
Giuliani Avv. Prof. Balestrino Ubaldo
Se i beni che garantiscono i crediti di chi si è fidato dell’imprenditore vengono dirottati a favore dell’imprenditore ( o di terzi) o vengono consapevolmente sperperati o distrutti si ha la bancarotta fraudolenta: che è un delitto e non soltanto un illecito civile.
La bancarotta fraudolenta è il danno doloso (e perciò consapevole e volontario) agli interessi dei creditori.
Tra i creditori soggetti passivi della bancarotta non vi è il fisco, perché il fisco non si è fidato dell’imprenditore e perché il fisco è tutelato dalle norme sui reati tributari (o fiscali).
La bancarotta è punibile soltanto quando l’imprenditore diviene insolvente e cioè fallisce. Al fallimento sono equiparate altre forme di riconoscimento pubblico dell’insolvenza.
Quando, però, si ha il fallimento (o un fatto rivelatore dell’insolvenza e al fallimento equiparato dalla legge e cioè liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo), l’imprenditore deve rendere i conti: dimostrare “dove sono andati a finire” i denari dei creditori.
Se i libri mancano o sono stati falsificati si ha la bancarotta documentale, punita quanto la bancarotta patrimoniale.
Se nei libri non vi è la giustificazione del passivo, si presume che l’imprenditore abbia distratto i beni dei creditori e si considera provata la bancarotta fraudolenta.
La bancarotta fraudolenta può avvenire anche dopo il fallimento.
Quando l’imprenditore è una persona giuridica, (per lo più una società commerciale) si ha la bancarotta impropria o societaria.
Soggetti attivi sono gli organi della società: amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società fallita.
La bancarotta impropria o societaria ha per oggetto non i beni e i libri dell’imprenditore, ma quelli della società fallita, purché la condotta degli organi sociali abbia danneggiato i creditori.
Anche nella bancarotta impropria o societaria si ritrova la distinzione tra bancarotta fraudolenta e semplice, patrimoniale e documentale. Tra le ipotesi di bancarotta societaria ( o impropria) rientra pure l’ipotesi che l’insolvenza risulti da una sentenza del tribunale che accerti lo stato d’insolvenza di una grande impresa (ai sensi degli articoli 3 e 82 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270). In questo caso, divengono applicabili le disposizioni penali della legge fallimentare.
Come si denunzia la bancarotta?
Chi ritiene di avere subito un fatto di bancarotta può recarsi dai carabinieri, alla Procura della Repubblica, al commissariato di polizia: se il fallimento è già stato pronunziato, può bastare una raccomandata al curatore, segnalando il fatto. Il curatore del fallimento è pubblico ufficiale e deve informare la Procura della Repubblica.
Se il fallimento non è ancora stato pronunziato, il denunziante può presentare istanza di fallimento, se è creditore.
Se non è creditore, può chiedere alla procura della Repubblica di proporre lei istanza di fallimento .
Come ci si difende?
La difesa più efficace è quella di ricorrere contro la sentenza di fallimento.
Inoltre, occorre rivolgersi a un avvocato penalista il quale – quasi sempre – dovrà nominare un perito contabile (detto anche consulente tecnico).