Bancarotta semplice: definizione
La bancarotta è un reato previsto dalla legge fallimentare (Regio Decreto del 16 marzo 1942 n. 267) che mira a punire i comportamenti dell’imprenditore, fallito o fallendo, contrari all’interesse dei creditori.
Tradizionalmente si distingue la bancarotta semplice dalla bancarotta fraudolenta; la prima è un reato più lieve, punito da sei mesi a due anni; la seconda è un reato più grave, tant’è che il legislatore ne ha fissato la pena da un minimo di anni 3 di reclusione fino ad un massimo di anni 10.
L’imprenditore commerciale ha il dovere di conservare i denari che gli hanno affidato i creditori.
Egli può danneggiare i beni che gli sono stati affidati anche per colpa leggerezza, negligenza o imperizia o imprudenza.
In caso di fallimento (o di fatti al fallimento equiparati dalla legge: concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa) anche il danno colposo alla garanzia creditoria è reato.
Prof. Avv. Ubaldo Giuliani Balestrino
Ordine degli Avvocati di Milano
Giuliani Avv. Prof. Balestrino Ubaldo
I casi di bancarotta semplice previsti dall’art. 217 della Legge fallimentare sono quelli dell’imprenditore che:
- “ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica;
- ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;
- ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento;
- ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa;
- non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare. La stessa pena si applica al fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall’inizio dell’impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniere irregolare o incompleta.”
Come si deduce dal testo di legge, la bancarotta semplice può avvenire anche sui libri contabili dell’imprenditore commerciale se le scritture contabili – necessarie a ricostruire le vicende dei beni dei creditori – non sono tenute o sono tenute in maniera irregolare o incompleta.
La bancarotta semplice può avvenire anche dopo il fallimento, benché il fatto sia molto raro.
Quando l’imprenditore è una persona giuridica, (per lo più una società commerciale) si ha la bancarotta impropria o societaria.
Soggetti attivi sono gli organi della società: amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società fallita.
La bancarotta impropria o societaria ha per oggetto non i beni e i libri dell’imprenditore, ma quelli della società fallita, purché la condotta degli organi sociali abbia danneggiato i creditori.
Anche nella bancarotta impropria o societaria si ritrova la distinzione tra bancarotta fraudolenta e semplice, patrimoniale e documentale.
Tra le ipotesi di bancarotta societaria ( o impropria) rientra pure l’ipotesi che l’insolvenza risulti da una sentenza del Tribunale che accerti lo stato d’insolvenza di una grande impresa (ai sensi degli articoli 3 e 82 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270).
In questo caso, divengono applicabili le disposizioni penali della legge fallimentare.
Come si denunzia la bancarotta?
Chi ritiene di avere subito un fatto di bancarotta può recarsi dai carabinieri, alla Procura della Repubblica, al commissariato di polizia: se il fallimento è già stato pronunziato, può bastare una raccomandata al curatore, segnalando il fatto. Il curatore del fallimento è pubblico ufficiale e deve informare la Procura della Repubblica.
Se il fallimento non è ancora stato pronunziato, il denunziante può presentare istanza di fallimento, se è creditore.
Se non è creditore, può chiedere alla procura della Repubblica di proporre lei istanza di fallimento .
Come ci si difende?
La difesa più efficace è quella di ricorrere contro la sentenza di fallimento.
Inoltre, occorre rivolgersi a un avvocato penalista il quale – quasi sempre – dovrà nominare un perito contabile (detto anche consulente tecnico).