Società semplice responsabilità verso i creditori: definizione
Ai sensi dell’art 2267 c.c., i singoli soci rispondo solidalmente ed illimitatamente con il loro patrimonio per le obbligazioni sociali, infatti la società semplice come del resto tutte le società di persone, è un soggetto di diritto che fruisce di capacità giuridica e di agire propria, ma che non dispone di personalità giuridica. Pertanto, essa gode di un’autonomia patrimoniale imperfetta.
Dr. Franco Alessio
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Casale Monferrato
Alessio Dr. Franco Dottore Commercialista
I creditori sociali hanno la possibilità di agire, per realizzare i loro crediti, sul patrimonio sociale, qualora, non sia agevole soddisfarsi su quest’ultimo, essi possono escutere i beni personali dei soci che hanno agito in nome e per conto della società (soci amministratori), e salvo patto contrario gli altri soci, infatti, la responsabilità dei soci, che non amministrano direttamente la società, non ha carattere inderogabile, in quanto può essere esclusa, ai sensi dell’ art 2267 mediante un esplicito patto contrario, che però deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza, la limitazione della responsabilità o l’esclusione della solidarietà non è opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza.
Chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della qualità di socio, tuttavia anche in tal caso, qualora il nuovo socio non prende parte direttamente all’amministrazione sociale, la sua responsabilità personale per le obbligazioni sociali può essere esclusa mediante un patto espresso.
Tutti i creditori sociali i quali vantano un credito nei confronti della società semplice.