Società semplice partecipazione alle perdite: definizione
La partecipazione alle perdite in una società semplice è normata dall'articolo 2263 del Codice Civile, che prevede che le parti che spettano ai soci nelle perdite (oltre che nei guadagni) siano presunte proporzionali ai conferimenti: nel caso in cui il valore dei conferimenti non sia stabilito dal contratto, le parti devono essere presunte uguali. Spetta al giudice fissare secondo equità la parte che spetta al socio che ha conferito la propria opera nel caso in cui il contratto non la stabilisca. Inoltre, nell'eventualità in cui il contratto dovesse identificare unicamente le parti dei soci nei guadagni, le stesse proporzioni devono essere applicate per la determinazione della partecipazione alle perdite. In sostanza, in una società semplice il socio ha sì il diritto di usufruire degli utili della società, ma al tempo stesso deve anche far fronte alle perdite nel momento in cui le spese diventano superiori rispetto ai guadagni. Va ricordato che la presunzione di uguale partecipazione del socio della società semplice e di obbligo di conferimento non è valida per il socio d'opera, dal momento che la sua quota è variabile in quanto connessa a fattori personali che sono suscettibili di cambiamenti nel corso del tempo. In tal caso, pertanto, il caso concreto deve essere valutato dal giudice che determinerà la quota con giudizio equitativo.
Cosa prevede la sentenza n. 3980 del 2001 della Cassazione?
La sentenza stabilisce che il criterio di partecipazione alle perdite (e ai guadagni) per il socio che ha conferito la propria opera deve essere ritenuto valido anche nel momento in cui la società viene sciolta limitatamente al socio stesso ai fini dell'identificazione della quota che deve essere liquidata a lui o ai suoi eredi. Se la parità di diritti nella partecipazione delle perdite viene riconosciuta ai soci che conferiscono unicamente il proprio lavoro, questo criterio deve essere applicato anche quando il rapporto sociale si scioglie nella liquidazione della quota al socio uscente. In assenza di una determinazione convenzionale specifica, d'altro canto, spetta al giudice fissare secondo equità il valore della quota che spetta al socio che conferisce la propria opera, tenendo come base di riferimento la situazione patrimoniale della società alla data in cui lo scioglimento si è verificato.
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