Società semplice partecipazione agli utili: definizione
In una società semplice, la partecipazione
agli utili è un diritto di tutti i soci, i quali - allo stesso modo -
partecipano anche alle perdite della gestione aziendale, secondo una
ripartizione che non è detto debba essere per forza proporzionale ai
conferimenti. Gli utili che sono prodotti dalla società sono rappresentati dal
patrimonio netto che eccede rispetto al capitale sociale nominale e alle
riserve (se ci sono), tenendo conto - ovviamente - delle perdite
dell'esercizio. Gli utili, nel momento in cui sono distribuiti ai soci, danno
vita a quello che viene definito "dividendo"; la distribuzione di
solito è proporzionale rispetto alla partecipazione che ogni
socio detiene, e in pratica consiste nella remunerazione del conferimento in
rapporto ai risultati che l'attività sociale ha ottenuto.
Quali sono le caratteristiche della partecipazione
agli utili nel caso di una società semplice?
In una società semplice il diritto di
percepire gli utili che spetta ai soci deriva dall'approvazione del
rendiconto, che - a meno che non sia stabilito in altro modo - avviene una
volta all'anno. La sola condizione giuridica sufficiente e necessaria per la
nascita del diritto a percepire una specifica percentuale degli utili è proprio
l'approvazione dei documenti contabili. La non distribuzione degli
utili può essere deliberata unicamente nel caso in cui tutti i soci
prestino il proprio consenso affinché avvenga ciò (in tal caso gli utili sono
re-investiti), sempre che non vi siano disposizioni statutarie
differenti.
1. Quali sono le differenze nella partecipazione agli utili tra una società di capitali e una società di persone?
Partendo dal presupposto che è vietato distribuire gli
utili che non sono stati realmente conseguiti (e quindi fittizi), nelle società
di persone i soci possono beneficiare di una larga discrezionalità dal punto di
vista della distribuzione degli utili stessi, dal momento che essa non deve
essere proporzionale al conferimento. In tale ambito, l'unico limite di cui
occorre tenere conto è il divieto di patto leonino, come stabilito
dall'articolo 2265 del Codice Civile, in base al quale sono nulli i patti
attraverso cui vengono esclusi dalle partecipazioni alle perdite o agli utili
uno o più soci. I soci, di conseguenza, rispettando tale precetto normativo
godono della più completa libertà nel regolare la distribuzione degli utili, a
livello di statuto, nel modo che considerano più utile ed efficace. Va detto,
comunque, che se non sono precisate delle pattuizioni specifiche il diritto
agli utili deve essere proporzionale ai conferimenti. Per quel che
riguarda le società di capitali, invece, c'è bisogno di una delibera
assembleare specifica per assegnare ai soci il diritto di percepire gli utili
che sono stati conseguiti, sempre in misura proporzionale alla quantità di
azioni di cui ogni socio è in possesso. L'assemblea, dunque, dopo
l'approvazione del bilancio può decidere che gli utili vengano distribuiti, in
tutto o in parte.
2. Quali sono i vincoli di destinazione sugli utili che impediscono la loro distribuzione?
Non tutti gli utili possono essere distribuiti ai
soci: per esempio, nel caso in cui negli esercizi precedenti il capitale o le
riserve obbligatorie siano stati intaccati da una perdita, è richiesto che gli
utili siano impiegati per rimediare a tale situazione. In più, almeno un
ventesimo degli utili di ogni anno va accantonato nella riserva legale fino a
che non si arriva ad almeno il 20% del capitale sociale.