IVA: definizione
In Italia la sua disciplina è quasi interamente contenuta nel relativo Testo Unico, ossia il decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972. La disciplina Iva è regolata a livello comunitario da dettagliate direttive, la VI direttiva CEE del 1977 e seguenti, allo scopo di rendere omogenea l'imposizione indiretta in tutta l'Unione Europea. L'Iva in Italia fu introdotta al posto della Ige (Imposta Generale sulle Entrate).
L'Iva è un'imposta generale sui consumi, che colpisce solo l'incremento di valore che un bene o un servizio acquista ad ogni passaggio economico (valore aggiunto), a partire dalla produzione fino ad arrivare al consumo del bene o del servizio stesso. Attraverso un sistema di detrazione e rivalsa (addebito), l'imposta grava completamente sul consumatore finale mentre per il soggetto passivo d'imposta (l'imprenditore e il lavoratore autonomo) rimane neutrale.
Infatti, il soggetto passivo d'imposta, che è colui che cede beni o servizi, può detrarre l'imposta pagata sugli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio d'impresa, arte o professione, dall'imposta addebitata (a titolo di rivalsa) agli acquirenti dei beni o committenti dei servizi prestati.
L'Iva pertanto rappresenta un costo solamente per i soggetti che non possono esercitare il diritto alla detrazione e quindi, in generale, per i consumatori finali.
Nell'imposta sul valore aggiunto occorre quindi distinguere il contribuente di fatto (il consumatore finale), che pur non essendo soggetto passivo dell'imposta stessa ne sopporta l'onere economico (o come si usa dire, è inciso dall'imposta) e il contribuente di diritto (di norma un imprenditore) su cui gravano tutti gli obblighi del soggetto passivo d'imposta, ma per il quale l'imposta stessa è dal punto di vista economico neutrale.
Presupposto dell'imposta
Esistono tre condizioni che devono essere rispettate perché un'operazione sia assoggettata ad Iva:
- presupposto oggettivo: deve trattarsi di una cessione di beni o di una prestazione di servizi rientrante tra quelle previste dalla normativa;
- presupposto soggettivo: le operazioni di cui al punto precedente devono essere effettuate nell'esercizio di imprese, arti e professioni. La conseguenza di tale norma è, ad esempio, la non assoggettabilità ad Ivadelle vendite effettuate da privati;
- presupposto territoriale: le operazioni devono essere effettuate all'interno dello Stato.
- per le cessioni di immobili, quando viene stipulato l'atto o al più tardi al verificarsi del trasferimento della proprietà o del diritto reale;
- per le cessioni degli altri beni mobili, quando avviene la consegna o la spedizione del bene o al più tardi quando si verifica l'effetto traslativo del diritto di proprietà;
- per i servizi, all'atto del pagamento;
Si noti che a partire dal momento impositivo dell'operazione decorrono i termini previsti dalla legge per adempiere agli obblighi contabili, come l'emissione della fattura o, se previsto, dello scontrino o della ricevuta fiscale. Inoltre, in linea generale, a partire dal momento impositivo delle operazioni l'imposta stessa diviene esigibile e il soggetto passivo sarà tenuto a versarla all'Erario tramite le liquidazioni periodiche previste.
Tipologie di operazioni IVA
- Imponibili: quando soddisfano tutte le condizioni di cui sopra e quindi devono essere assoggettate all'imposta;
- Non imponibili: quando mancano del requisito della territorialità. Costituiscono tipico esempio di operazione non imponibile le cessioni all'esportazione. Non sono soggette all'imposta ma devono rispettare gli altri obblighi formali e di registrazione imposti dalla normativa Iva;
- Esenti: quando sono operazioni che soddisfano i tre presupposti ma sono escluse per espressa previsione normativa, ad esempio la cessione di valori postali e bollati, gli oneri finanziari, le prestazioni mediche, odontoiatriche, le operazioni di assicurazione, eccetera. Sono tuttavia soggette ad obblighi di fatturazione e registrazione;
- Escluse: quando sono operazioni che non soddisfano uno o più dei presupposti dell'imposta o considerate tali per espressa previsione normativa. Le operazioni escluse non sono quindi soggette alla disciplina e agli adempimenti previsti (fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione annuale).
Aliquote Iva in Italia
Esistono tre aliquote Iva in vigore in Italia:
- 4%, aliquota minima, applicata ad esempio alle vendite di generi di prima necessità (alimentari, stampa quotidiana o periodica, eccetera);
- 10%, aliquota ridotta, applicata ai servizi turistici in Italia per incentivare il turismo (alberghi, bar, ristoranti e altri prodotti turistici), a determinati prodotti alimentari e particolari operazioni di recupero edilizio;
- 22%, aliquota ordinaria, vale a dire che se la normativa tributaria non prevede specificamente una delle due aliquote precedenti, quest'ultima è l'aliquota da applicare.
A seguito della conversione in legge del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", l'aliquota ordinaria passa dal 20% al 21%, in vigore dal 17.09.2011.
Rag. Marco Vizzini
Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano
Vizzini Rag. Marco
I soggetti passivi di imposta, ovvero imprese e lavoratori autonomi, cioè coloro che hanno diritto alla detrazione sugli acquisti effettuati, devono ogni mese o ogni tre mesi, a seconda delle opzioni esercitate o del proprio volume d'affari, liquidare l'imposta dovuta o a credito verso l'erario e infine provvedere a un conguaglio finale annuale.
In generale l'imposta è detraibile se è relativa ad un operazione inerente all'attività svolta, se viene esercitato correttamente il diritto alla detrazione e se l'operazione non rientra nei casi di indetraibilità.
Condizione determinante il diritto alla detrazione dell'imposta è innanzitutto quella dell'inerenza dell'operazione all'attività del soggetto (impresa, arte e professione). La detrazione deve cioè riguardare l'Iva assolta o dovuta dal contribuente per operazioni pertinenti o rilevanti rispetto alla sua attività imprenditoriale o professionale.
Per detrarre l'Iva è necessario inoltre che la stessa sia stata addebitata in fattura a titolo di rivalsa a carico del soggetto che ha acquistato il bene o ha ricevuto il servizio. Il diritto alla detrazione è esercitatile indipendentemente dall'effettivo pagamento del tributo da parte del cedente e dal versamento a quest'ultimo di pari importo, in via di rivalsa da parte del cessionario.
Il diritto alla detrazione dell'imposta da parte del cessionario o committente è strettamente correlato al momento in cui nasce nel cedente o prestatore il corrispondente obbligo di versamento. E' infatti stabilito che il diritto alla detrazione "sorge" nel momento in cui l'imposta "diviene esigibile", cioè generalmente il momento in cui l'operazione si considera effettuata.
Il diritto alla detrazione non deve necessariamente essere esercitato nello stesso momento di effettuazione dell'acquisto del bene o servizio o di ricevimento della relativa fattura, ma può essere esercitato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui sorge il diritto alla detrazione.
La liquidazione (cioè il calcolo dell'imposta) si fa sommando l'Iva incassata dai propri clienti esercitando l'obbligo di rivalsa e sottraendo a tale importo l'Iva versata ai propri fornitori.
Se da tale differenza scaturirà un debito verso l'erario tale differenza sarà versata tramite il modello F24. Se viceversa scaturirà un credito questo potrà essere riportato al periodo successivo per essere scalato dalla successiva dichiarazione o a certe condizioni potrà essere chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione, cioè detratto da altri tributi dovuti dal contribuente.