Lavoro permessi e aspettative sindacali: definizione
Normativa: articoli 23, 24, 30, 31 legge n. 300/70
Avv. Luca Failla
Ordine degli Avvocati di Milano
LABLAW Studio Legale Failla Rotondi & Partners
Il diritto ai permessi sindacali è pieno e incondizionato, non essendo configurabile alcun potere discrezionale di concessione o autorizzazione da parte del datore di lavoro ma nel rispetto di oneri di comunicazione preventiva da parte del lavoratore (di regola 24 ore prima salvo diversa indicazione da parte della contrattazione collettiva).
Il periodo di aspettativa sindacale non deve necessariamente coincidere con la durata del mandato, ma può anche essere frazionato (Cassazione n. 7097/86).
In caso di contestazione, qualora il lavoratore su cui grava il relativo onere non fornisca la prova dell'esistenza del diritto, trovano applicazione le regole ordinarie del rapporto di lavoro e l'assenza potrà essere ritenuta non giustificata. La valutazione di tali ipotesi limite spetta al datore di lavoro con l’assistenza, se del caso, di un professionista esperto in diritto del lavoro e relazioni industriali.