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VOCI DI CONSULENZA

Argomento: Assenze e Permessi - Rapporto di lavoro

Aggiornato al 24/01/2012

Lavoro: permessi per motivi familiari

CHE COS'È
L’articolo 4 della legge 8/3/2000 n. 53, prevede la concessione per cause particolari di due tipologie di permessi e congedi utilizzabili dalla generalità dei lavoratori con le modalità di accesso e di fruizione previste dal decreto ministeriale n. 278 del 21/7/2000.

Permessi retribuiti per il decesso o grave infermità di un familiare
Il lavoratore può fruire di permessi retribuiti nella misura massima di tre giorni all’anno in caso di documentata grave infermità o di decesso del coniuge (anche legalmente separato), di un parente entro il secondo grado (anche non convivente) o di un convivente (se la stabile convivenza risulta da certificazione anagrafica).

Congedi non retribuiti per gravi motivi familiari
Il lavoratore può richiedere un periodo di congedo non retribuito per un periodo non superiore a due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa, per gravi motivi relativi alla propria situazione personale, oppure a quella del convivente (se la convivenza risulta da certificazione anagrafica), dei disabili, parenti o affini entro il 3° grado (anche non conviventi) e dei soggetti elencati all’articolo 433 del codice civile (coniuge, figli, genitori, adottanti, generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle - anche non conviventi).
Per gravi motivi si intendono:
  • le necessità derivanti dal decesso di un familiare;
  • le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza di familiari;
  • situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo. 
Sono inoltre considerate "gravi motivi" le situazioni, escluse quelle che riguardano direttamente il lavoratore richiedente, derivanti dalle seguenti patologie:
  1. patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
  2. patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
  3. patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
  4. patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richieda il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.
Durante la fruizione dei suddetti permessi/congedi i lavoratori conservano il posto di lavoro e al termine del periodo hanno il diritto, salvo rinuncia espressa, di rientrare nella medesima unità produttiva o altra ubicata nello stesso comune e di essere adibiti alle mansioni precedentemente svolte o a mansioni equivalenti.

Rag. Bruno Bertocchi
Consulente del Lavoro - Associato
Studio Galaverni Consulenza del Lavoro Amministrativa e Tributaria
COME SI FA
Permessi retribuiti per il decesso o grave infermità di un familiare
Nel conteggio dei giorni di permesso non vanno considerati i giorni festivi o non lavorativi e i permessi sono cumulabili con quelli concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 104/1992 (lavoratori disabili e familiari di persone con handicap grave).
I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti interventi terapeutici.
È possibile concordare con il datore di lavoro la fruizione dei tre giorni di permesso in modo articolato o frazionato anche mediante una riduzione dell'orario lavorativo.
Per ottenere questi permessi è necessario presentare, per la grave infermità, documentazione rilasciata da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato, dal medico di medicina generale oppure dal pediatra di libera scelta; la documentazione va presentata entro cinque giorni dalla ripresa del lavoro.
Il datore di lavoro può richiedere periodicamente la verifica dell'effettiva gravità della patologia. Per il decesso va presentata la relativa certificazione oppure una dichiarazione sostitutiva.
I tre giorni all'anno sono relativi al lavoratore e non ai familiari cui si riferisce il permesso, pertanto, ad esempio, se nel corso dello stesso anno un lavoratore si trova a dover affrontare due situazioni di grave infermità di due diversi parenti, avrà comunque diritto a tre sole giornate di permesso.

Congedi non retribuiti per gravi motivi familiari
Il congedo può essere utilizzato anche in modo frazionato e può essere richiesto anche per il decesso di un familiare nel caso in cui il lavoratore non abbia la possibilità di usufruire dei permessi di tre giorni in quell'anno (per esempio perché ne ha già usufruito).
La documentazione relativa alle patologie viene rilasciata da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato, dal medico di medicina generale (medico di famiglia) oppure dal pediatra di libera scelta. La documentazione va presentata contestualmente alla richiesta di congedo.
Entro 10 giorni dalla richiesta del congedo, il datore di lavoro è tenuto a esprimersi sulla stessa e a comunicarne l'esito al dipendente.
L'eventuale diniego o la proposta di rinvio a un periodo successivo e determinato o la concessione parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle condizioni previste dal decreto ministeriale 278/2000 e da ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del dipendente la domanda deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni.
Il decreto prevede che i singoli contratti collettivi nazionali di lavoro disciplinino i procedimenti di richiesta e di concessione dei permessi.
Il lavoratore può rientrare anche anticipatamente al lavoro dandone preventiva comunicazione all'azienda.
CHI
Per consulenze relative ai permessi/congedi per motivi familiari i datori di lavoro si devono rivolgere a un consulente del lavoro, mentre i lavoratori dipendenti, oltre a un consulente del lavoro, possono rivolgersi a un sindacato di rappresentanza a cui intendono aderire o a un patronato.

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