Lavoro maternità: definizione
Il focus del legislatore è quindi sulla tutela previdenziale della lavoratrice, ma successive leggi, anche in ricezione di direttive europee, si sono occupate di disciplinare i molteplici aspetti lavorativi e sociali che l’evento gravidanza coinvolge.
Lo stato di gravidanza comporta quindi diritti e doveri in capo ad entrambe le parti costituenti il rapporto di lavoro.
Un diritto della lavoratrice è la tutela del posto di lavoro, che si estende dall’inizio della gestazione al compimento del primo anno di età del figlio; si differenzia quindi da malattia e infortunio perché la tutela ha effetto prima e dopo il periodo di sospensione del rapporto.
Il momento iniziale della gravidanza viene determinato, per legge, 300 giorni prima della data presunta del parto.
Al datore di lavoro è quindi fatto divieto di licenziare la lavoratrice in gravidanza, indipendentemente dal fatto che egli sia a conoscenza del suo stato; la lavoratrice però, nel caso le venga intimato il licenziamento, ha l’obbligo di comunicare il suo stato di gravidanza e il licenziamento è nullo.
La legge tutela ulteriormente la lavoratrice dimissionaria, affermando che le sue dimissioni devono essere approvate dalla Direzione Provinciale del Lavoro competente e che le spetta comunque l’indennità sostitutiva del preavviso. E’ talmente forte la presunzione che le dimissioni in questo periodo siano forzate dal datore di lavoro, che il Ministero del Lavoro ha emanato una circolare in cui chiede ai servizi ispettivi di predisporre un colloquio con la lavoratrice dimissionaria, per accertare la sua reale volontà alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Durante la gestazione, e fino al settimo mese dopo il parto, è fatto divieto di adibire le lavoratrici a mansioni pesanti e pericolose. Se le condizioni sono ritenute pregiudizievoli per la madre e il bambino, il servizio ispettivo può predisporre l’interdizione anticipata.
Il Testo Unico sulla maternità (decreto legislativo 151/2001) prevede che la lavoratrice si astenga dalla prestazione lavorativa a partire dai due mesi precedenti la data presunta del parto, e per tre mesi successivi. E’ data inoltre la possibilità alla madre di anticipare il periodo di astensione prima del parto, purché sia determinato da motivi di salute comprovati da certificato medico. Un ulteriore elemento di flessibilità introdotto dal Testo Unico: il periodo di astensione obbligatoria può essere di un mese precedente la data presunta e di 4 mesi successivi al parto. Il periodo di flessibilità si interrompe con l’insorgere del periodo di malattia. Trascorso il periodo di astensione obbligatoria, alla madre spetta un congedo facoltativo di 6 mesi, e analoga concessione è prevista per il padre; il periodo massimo di congedo usufruibile da entrambi è di 11 mesi. Il padre può beneficiare dell’astensione facoltativa anche nel caso in cui la madre non sia lavoratrice subordinata.
Inoltre durante il primo anno di vita del bambino, la madre o il padre (se i figli sono affidati a lui, alternativamente se la madre non se ne avvale, oppure se la madre è lavoratrice autonoma) potranno assentarsi dal lavoro per due ore al giorno quale permesso giornaliero di riposo, permesso che viene totalmente indennizzato dall’INPS. In caso di parto plurimo i permessi sono raddoppiati. Nel caso in cui la madre non lavori, l’INPS non concede i permessi retribuiti al padre.
Dott.ssa Giorgia Signaroldi
Consulente del Lavoro
Studio Signaroldi Dott.ssa Giorgia
Esistono casi in cui l’INPS effettua il pagamento diretto:
- lavoratrici del settore agricolo, escluse dirigenti e impiegate;
- lavoratrici stagionali;
- lavoratrici domestiche;
- lavoratrici disoccupate che non usufruiscono del trattamento CIG.
Per poter ottenere il pagamento diretto l’interessato deve inoltrare all’INPS espressa domanda, indicando la modalità di pagamento e allegando un documento di identità e il codice fiscale.
La domanda deve essere consegnata alla sede INPS di appartenenza e datore di lavoro, tramite Modello SR01, nel corso del 7° mese di gestazione e, comunque, non oltre un anno dall’ultimo giorno indennizzabile. Le lavoratrici parasubordinate devono consegnare la domanda alla sede INPS di appartenenza e al committente tramite Modello SR29.
L’anticipazione corrisposta dal datore viene rimborsata attraverso il sistema di conguaglio contributivo.
La misura dell’indennità è pari all'80% della retribuzione giornaliera per le giornate indennizzabili comprese nel periodo di astensione obbligatoria, e la retribuzione base del calcolo è quella del mese precedente il congedo. Il datore di lavoro ha l’obbligo di provvedere all’integrazione della retribuzione, se prevista dal contratto collettivo.
L’indennità di maternità prevale sul trattamento di malattia, sul trattamento di cassa integrazione, sul trattamento di disoccupazione, sul trattamento di mobilità.
Il trattamento economico per inabilità, invece, prevale sul trattamento per maternità.
L’indennità di maternità non è corrisposta durante il periodo di congedo matrimoniale (in cui è corrisposto l’assegno di congedo matrimoniale).
Per le aventi diritto, gli assegni nucleo familiare vengono corrisposti insieme all’indennità.
Il congedo di maternità facoltativo viene pagato al 30% della retribuzione, ma è coperto al 100% da contribuzione figurativa.
- morte o grave infermità della madre;
- abbandono;
- affidamento esclusivo del figlio al padre.
- lavoratrici, anche apprendiste, dipendenti private e pubbliche, anche se non in possesso della cittadinanza italiana;
- lavoratrici dipendenti di società cooperative;
- lavoratrici a domicilio;
- lavoratrici domestiche.
L’indennità viene corrisposta inoltre:
- alle lavoratrici licenziate o dimissionarie, se il congedo inizia entro 60 giorni dalla data di licenziamento, o comunque se l’inizio del congedo si colloca nel periodo di fruizione della mobilità;
- alle lavoratrice il cui congedo comincia entro 180 giorni dalla data di licenziamento/dimissioni, che abbiano maturato almeno 26 contributi settimanali;
- alle lavoratrici sospese, il cui congedo inizi entro 60 giorni dalla data di sospensione;
- alle lavoratrici iscritte alla gestione separata, se in possesso di almeno tre mesi di contribuzione, purché non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
08/08/2012 11:46:06
Mia madre ha iniziato a lavorare nel 1973 ma nel 70 ha avuto me, tempo fa abbiamo fatto la richiesta di accreditamento di contributi figurativi per la gravidanza fuori dal tapporto di lavoro. Volevo sapere se tali contributi figurativi si possono chiedere per una interruzione di gravidanza spontaneo avvenuto nel 1972.