Lavoro donazione midollo osseo: definizione
La legge n. 52 del 6 marzo 2001 ha regolamentato la donazione di midollo e di cellule staminali, midollari e periferiche a scopo di trapianto.
L’articolo 5 della predetta legge riconosce al lavoratore dipendente il diritto a conservare la “normale retribuzione” per le giornate di degenza ospedaliera occorrenti al prelievo del sangue midollare nonché per le successive giornate di convalescenza che il medico che ha effettuato il trapianto ritenga necessarie ai fini del completo ripristino dello stato fisico del donatore stesso.
La legge prevede inoltre il diritto a conservare la normale retribuzione anche per i permessi orari concessi al lavoratore per il tempo occorrente all’espletamento dei seguenti atti preliminari alla donazione (articolo 5, comma 1):
- a) prelievo finalizzato all’individuazione dei dati genetici (definizione del sistema genetico HLA);
- b) prelievi necessari all’approfondimento della compatibilità con i pazienti in attesa di trapianto;
- c) accertamento dell’idoneità alla donazione.
Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Pisa
Studio Di Sacco
I lavoratori dipendenti assicurati all’Inps per le prestazioni pensionistiche hanno diritto all’indennità per le giornate e i permessi occorrenti alla donazione.
L’indennità spettante al donatore per le assenze (giornaliere e/o orarie) correlate alla procedura della donazione deve essere equivalente alla “normale retribuzione”, ossia alla retribuzione che gli sarebbe stata corrisposta qualora avesse prestato la normale attività lavorativa.
In particolare, l’indennità deve essere corrisposta per le giornate di degenza necessarie al prelievo, nonché per le giornate di convalescenza che, successivamente, sono necessarie ai fini del completo ripristino dello stato fisico del donatore.
L’indennità spetta, inoltre, per le ore di permesso occorrenti agli accertamenti e ai prelievi preliminari di cui al comma 1, dell’articolo 5, anche nel caso in cui a tali atti non abbia fatto seguito la donazione.
La misura dell’indennità va determinata sulla base dei criteri con i quali si determina la retribuzione corrisposta ai lavoratori per le assenze dal lavoro previste in caso di donazione di sangue; a tal fine trovano applicazione le istruzioni fornite al punto 4 della circolare n. 25 del 5 febbraio 1981.
- il codice evento DMO (donazione midollo osseo), di nuova istituzione;
- il “tipo copertura” 1 (settimana interamente non retribuita ma interamente indennizzata a causa dell’evento “DMO”) ovvero 2 (settimana parzialmente retribuita e parzialmente indennizzata a causa dell’evento “DMO”), da stabilire sulla base degli stessi criteri seguiti per le altre tipologie di eventi accreditabili figurativamente.
La “differenza accredito”, che corrisponde all’importo della retribuzione complessivamente persa nel mese dal lavoratore in conseguenza dell’evento in trattazione (sommatoria degli imponibili persi per detto evento nelle varie settimane del mese dichiarato), deve essere quantificata dalle aziende secondo le indicazioni di cui al messaggio n. 16329 del 22 aprile 2005 (si vedano, in particolare, le precisazioni fornite per il “calcolo delle differenze da accreditare sulla base della retribuzione effettiva”).
Dal 1 aprile 2012 sarà possibile presentare esclusivamente per via telematica la domanda di rimborso all’inps per le retribuzioni corrisposte dal datore di lavoro ai dipendenti che si sono astenuti dal lavoro a causa della donazione (circolare n. 6 del 16.01.12)