Volontario: definizione
Secondo gli articoli 2-3 della citata legge 266 (legge quadro sul volontariato) per organizzazione di volontariato si intende “ogni organismo liberamente costituito” che si avvale in modo determinante e prevalente dell’attività di volontari. La medesima legge detta norme precise a cui debbono sottostare le associazioni le quali, tra l’altro, debbano possedere caratteristiche di democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative.
L’attività svolta da volontari “deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà”.
L’attività di volontariato, quindi, nel significato assunto dalla legge 266/91, all’articolo 2, è l’attività provvista dei seguenti elementi costitutivi:
- l’intervento personale;
- la spontaneità – volontarietà;
- la gratuità;
- la continuità, garantita dalla forma associata;
- il carattere di servizio per fini di solidarietà;
- I'incompatibilità con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte.
Dott. Claudio Zaninotto
Ordine Consulenti del Lavoro di Pavia
Studio Associato Dott. Claudio Zaninotto e Rag. Mariella Villani