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Lavoro notturno


Argomento: Orario di lavoro

Aggiornato al 18/05/2012

CHE COS'È
Il lavoro notturno è disciplinato dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e dalla contrattazione collettiva cui la legge fa rinvio.
E’ considerato a tutti gli effetti “periodo notturno” il periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, quindi, ad esempio, è lavoro notturno quello svolto tra le 24 e le 7, tra le 23 e le 6, oppure tra le 22 e le 5.
E’ considerato lavoratore notturno, chiunque svolga, durante il periodo notturno, alternativamente:

  • almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
  • almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro.
In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.
L’orario di lavoro notturno, in generale, non può superare le 8 ore in media nell’arco delle 24 ore, calcolate dal momento di inizio dell’esecuzione della prestazione lavorativa; la contrattazione collettiva ha la facoltà di individuare “un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite."
COME SI FA
Al datore di lavoro che intenda avvalersi di prestazioni di lavoro notturno è imposto l'obbligo di consultare le rappresentanze sindacali aziendali (laddove costituite) aderenti alle organizzazioni firmatarie del contratto collettivo applicato dall'impresa; in mancanza, la consultazione va effettuata con le organizzazioni territoriali dei lavoratori per il tramite dell'Associazione cui l'azienda aderisca o conferisca mandato.
La norma impone l’obbligo di consultazione a carico dei datori di lavoro che intendano introdurre per la prima volta fasi di lavorazione nell’arco di tempo del periodo notturno.
L’inottemperanza all’obbligo di consultazione preventiva rappresenta una fattispecie riconducibile all’area della condotta antisindacale.
I lavoratori hanno, in generale, l’obbligo di prestare il lavoro notturno a meno che non ne sia accertata l’inidoneità attraverso le competenti strutture sanitarie pubbliche.
Il decreto legislativo 66/2003, oltre a demandare alla contrattazione collettiva la facoltà di individuare i requisiti dei lavoratori che possono essere esclusi dall’obbligo di prestare il lavoro notturno, individua espressamente le seguenti categorie di lavoratori che hanno diritto ad essere esonerati:

  • la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
  • la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
  • la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 104/92.
E’ in ogni caso vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6 dall’accertamento dello stato di gravidanza al compimento di un anno di vita del bambino.
Il datore di lavoro deve periodicamente accertare lo stato di salute dei lavoratori notturni, deve garantire un livello di servizi o di mezzi di prevenzione o di protezione adeguato ed equivalente a quello previsto per il turno diurno e inoltre ha l’obbligo di disporre appropriate misure di protezione personale e collettiva per i lavoratori notturni che svolgono lavorazioni che comportano rischi particolari.
CHI
Per una maggiore tutela e per chiarimenti in relativi a ciascun caso specifico rivolgersi a un consulente del lavoro.

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