Lavoro straordinario: definizione
Non è più stabilita una durata massima giornaliera, come avveniva anni fa, ma è fissata una durata settimanale che non può eccedere le 48 comprensive del normale orario di lavoro per un perdio di sette giorni, come stabilito dall’articolo 3 del decreto legislatico 66/2003.
Il lavoratore ha diritto ad un riposo giornaliero pari a 11 ore consecutive ogni 24 pertanto tra il termine di una giornata lavorativa e l’inizio di un’altra, nonché ad un riposo di 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di norma coincidenti con la giornata della domenica, pena l’applicazione di sanzioni amministrative in capo all’impresa in caso di mancato rispetto.
Gli intervalli giornalieri e il tempo utilizzato per recarsi al lavoro o quello impiegato per il ritorno a casa dallo stesso, non sono da considerarsi nell’orario di lavoro.
Rag. Simonetta Perico
Consulente del Lavoro
Studio Perico Rag. Simonetta
Come previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 66/2003, il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a:
- casi di eccezionali esigente tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori;
- casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo ad un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
- eventi particolari come mostre, fiere e manifestazioni collegate all’attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall’articolo 2, comma 10 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali.
Sono esclusi dall’applicazione dello straordinario le seguenti categorie:
- dirigenti e personale direttivo;
- lavoratori a domicilio;
- telelavoratori;
- manodopera familiare;
- lavoratori del settore liturgico delle chiese e comunità religiose.