CHE COS'È?
Lavoro straordinario: definizione
Il lavoro straordinario, come definito dall’articolo 2108 del codice civile è il prolungamento del normale orario di lavoro per il quale il prestatore ha diritto al riconoscimento di una maggiorazione. La durata, nonché le percentuali di maggiorazione, sono stabilite dalla legge o dalla singola contrattazione collettiva. I contratti possono prevedere in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive l’utilizzo di riposi compensativi da parte dei lavoratori. Pertanto, si tratta di una prestazione lavorativa svolta in eccedenza al normale orario di lavoro che di norma corrisponde a 40 ore settimanali. Da evidenziare che alcuni CCNL possono stabilire una durata inferiore; in tal caso le ore svolte oltre tale limite sono comunque da considerarsi straordinario.
Non è più stabilita una durata massima giornaliera, come avveniva anni fa, ma è fissata una durata settimanale che non può eccedere le 48 comprensive del normale orario di lavoro per un perdio di sette giorni, come stabilito dall’articolo 3 del decreto legislatico 66/2003.
Il lavoratore ha diritto ad un riposo giornaliero pari a 11 ore consecutive ogni 24 pertanto tra il termine di una giornata lavorativa e l’inizio di un’altra, nonché ad un riposo di 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di norma coincidenti con la giornata della domenica, pena l’applicazione di sanzioni amministrative in capo all’impresa in caso di mancato rispetto.
Gli intervalli giornalieri e il tempo utilizzato per recarsi al lavoro o quello impiegato per il ritorno a casa dallo stesso, non sono da considerarsi nell’orario di lavoro.
Rag. Simonetta Perico
Consulente del Lavoro
Studio Perico Rag. Simonetta
Non è più stabilita una durata massima giornaliera, come avveniva anni fa, ma è fissata una durata settimanale che non può eccedere le 48 comprensive del normale orario di lavoro per un perdio di sette giorni, come stabilito dall’articolo 3 del decreto legislatico 66/2003.
Il lavoratore ha diritto ad un riposo giornaliero pari a 11 ore consecutive ogni 24 pertanto tra il termine di una giornata lavorativa e l’inizio di un’altra, nonché ad un riposo di 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di norma coincidenti con la giornata della domenica, pena l’applicazione di sanzioni amministrative in capo all’impresa in caso di mancato rispetto.
Gli intervalli giornalieri e il tempo utilizzato per recarsi al lavoro o quello impiegato per il ritorno a casa dallo stesso, non sono da considerarsi nell’orario di lavoro.
Rag. Simonetta Perico
Consulente del Lavoro
Studio Perico Rag. Simonetta
COME SI FA
Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto ed è ammesso previo accordo tra il datore di lavoro ed il lavoratore per un periodo che non superi le 250 ore annuali.
Come previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 66/2003, il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a:
Sono esclusi dall’applicazione dello straordinario le seguenti categorie:
Come previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 66/2003, il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a:
- casi di eccezionali esigente tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori;
- casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo ad un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
- eventi particolari come mostre, fiere e manifestazioni collegate all’attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall’articolo 2, comma 10 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali.
Sono esclusi dall’applicazione dello straordinario le seguenti categorie:
- dirigenti e personale direttivo;
- lavoratori a domicilio;
- telelavoratori;
- manodopera familiare;
- lavoratori del settore liturgico delle chiese e comunità religiose.
FAQ
Il lavoro straordinario può essere svolto in modo continuativo?
Il lavoro straordinario può essere effettuato con regolarità e continuità (si tratta del cosiddetto straordinario continuativo), ma il carattere fisso e continuativo della prestazione straordinaria non fa venir meno il carattere dell'eccezionalità e non trasforma il relativo compenso in retribuzione ordinaria normale.
Quali sono le sanzioni in caso di superamento del limite del lavoro straordinario?
Il mancato rispetto del limite annuo di ore di lavoro straordinario è punito con la sanzione amministrativa da euro 25 a 154 (importi che, alla luce della finanziaria 2007, devono essere quintuplicati); la stessa sanzione si applica qualora il lavoro straordinario non venga compensato con le maggiorazioni previste dal contratto collettivo o con i riposi compensativi previsti dalla medesima fonte.
Il limite annuo il cui superamento determina l’applicabilità della sanzione è quello di 250 ore, qualora non sia prevista un’apposita disciplina collettiva; ove invece una norma collettiva individui un diverso limite, questo costituirà il parametro da utilizzare per l’applicazione della sanzione.
Se la violazione è commessa per più di 5 lavoratori o per più di 50 giornate lavorative nel corso dell’anno solare, la sanzione amministrativa applicabile oscilla da un minimo di euro 154 ad un massimo di euro 1.032 (cui si aggiunge la maggiorazione prevista dalla finanziaria 2007).
Per questa fattispecie, la legge non ammette il pagamento in misura ridotta previsto in generale nel decreto legislativo n. 123/2004 nell’ambito della diffida obbligatoria.
