Argomento: Violazioni del codice della strada
Aggiornato al 10/05/2012
Le loro risultanze sono valide?
Si tratta di una delle questioni più complesse della materia. Il principio generale, secondo l’articolo 200 Codice della Strada, è quello della contestazione immediata dell’infrazione che avviene con la consegna immediata, cioè all’atto dell’accertamento dell’infrazione, di una copia del verbale al trasgressore: il che presuppone che si sia proceduto a fermarlo. Tuttavia già il cosiddetto “combinato disposto” (cioè il coordinamento) degli articoli 201 del codice – che prevede che si possa procedere alla notifica del verbale ora nei novanta giorni quando la contestazione immediata non sia possibile - e 384 del regolamento di esecuzione permetteva di “omettere” la contestazione immediata perché la riteneva “impossibile” nelle ipotesi di “accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari”. Il nuovo articolo 201 comma 1bis Codice della Strada ha, seppur eccessivamente, esteso questa possibilità, ammettendola in tutti i casi di accertamento effettuato con i dispositivi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale (organi di polizia stradale sono tutti quelli indicati negli articoli11-12 Codice della Strada) e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari: il che vuol dire pressoché tutti. Inoltre, stesso discorso vale per i dispositivi utilizzati su strade extraurbane principali e autostrade e sulle altre strade “coperte” da decreto prefettizio e per quelli di rilevamento dei transiti vietati in Z.T.L., aree pedonali e similia; infine, da ultimo, l’”esenzione” è stata estesa a tutti gli “appositi dispositivi e apparecchiature di rilevamento” per l’accertamento delle violazioni in materia di velocità, mano destra, violazione della segnaletica, trasporto di persone e uso del casco e – dulcis in fundo – circolazione abusiva con veicoli sequestrati o sottoposti a fermo amministrativo.
Quali sono gli elementi a pena di illegittimità dell’accertamento?
Alcuni sono comuni a tutti gli apparati: che siano omologati, tarati periodicamente, che rispettino le “specifiche” di omologazione riportate nel decreto relativo – in genere disponibile sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – e che siano correttamente posizionati. Sussistono poi “requisiti di legittimità” speciali, che dipendono dalla tipologia di apparato e che non attengono tanto alla sua “affidabilità”, ma a norme che ne regolamentano l’uso: l’esempio più eclatante è quello costituito dagli apparecchi per il rilevamento della velocità, le cui postazioni ora - in base al comma 6bis dell’articolo 142 – devono essere “presegnalate” (“preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosa…”). Lo stesso si dica per gli apparecchi per i quali viga la presunzione di non-contestabilità immediata dell’infrazione per essere installati su tratti di strada individuati da apposito decreto prefettizio: in questo caso, infatti, la norma (decreto legge 121/2002 convertito in legge 168/2002) prescrive che della presenza di essi e della circostanza che si proceda a rilevamento (senza obbligo di contestazione immediata) debba essere data idonea informazione agli utenti. Quando uno qualunque di questi requisiti manchi o venga meno, l’accertamento è illegittimo, ed il verbale relativo utilmente impugnabile.
Entro quanto tempo deve essere notificato il verbale relativo ad un’infrazione accertata con apparecchi automatici?
Il regime è lo stesso degli altri verbali: dunque, ad oggi, novanta giorni (centocinquanta per le violazioni commesse prima del 14 agosto 2010) dall’accertamento, se l’interessato risiede in Italia. Se all’estero, in qualsiasi caso entro trecentosessanta giorni dall’accertamento.
E’ legittimo l’accertamento che determini non la velocità massima ma anche solo la velocità media (come i cosiddetti Tutor)?
Ora sì. Infatti con una modifica del 2007 il legislatore è intervenuto sul comma 6 dell’articolo 142, indicando espressamente che sono fonti di prova per la determinazione dell’”eccesso di velocità” le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate “anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratte determinate”.
La modalità di funzionamento “automatico” (cioè senza operatore) deve essere espressamente prevista nel decreto di omologazione?
Sì. E spesso il decreto di omologazione prevede anche “oneri” aggiuntivi (ad esempio: posizionamento dell’apparato in modo tale da non poter essere manomesso o accessibile ad estranei) nel caso di funzionamento senza operatore. Ovviamente, il mancato rispetto di queste condizioni rende l’accertamento illegittimo.







