Privacy criminalità informatica: definizione
La criminalità informatica rappresenta il risvolto negativo dell'evoluzione della telematica e dello sviluppo delle tecnologie di questo settore. Tali tecnologie hanno reso più semplice e più veloce, per esempio, la gestione degli archivi documentali, che creavano, fino a qualche tempo fa, problemi e inconvenienti soprattutto dal punto di vista dell'indicizzazione. Grazie alla messa a punto di database informatici centralizzati, la maggior parte di questi problemi è stata risolta, dal momento che le operazioni di ricerca sono state ottimizzate, così come quelle di estrazione dei dati. Le tecnologie digitali, in più, hanno fatto in modo che l'informazione non sia più vincolata al supporto: ecco perché è davvero semplice, oggi, riuscire a riprodurre un determinato contenuto a prescindere dal tipo di supporto su cui lo stesso è memorizzato, al di là del fatto che si tratti di una chiave Usb, di un Dvd, di un hard disk, e così via. I vantaggi sono evidenti, anche in termini di trasferimento e di portabilità. In questo scenario in apparenza positivo, però, c'è una controindicazione molto rilevante che deriva dai reati informativi: si tratta dell'insieme dei rischi relativi alla compromissione della privacy.
Perché la criminalità informatica mette a repentaglio la privacy?
La colpa - se così può essere definita - è proprio della facilità con cui i dati (inclusi i dati personali) possono essere scambiati. L'articolo 169 del Testo Unico Privacy, relativo all'omessa adozione delle misure necessarie alla sicurezza dei dati, prevede un'ammenda da un minimo di 10mila a un massimo di 50mila euro o l'arresto fino a due anni per chiunque non rispetti l'obbligo di adottare le misure minime relative alla sicurezza e alla privacy. Il soggetto che compie il reato deve regolarizzare la propria posizione secondo termini prescritti, eventualmente con un atto del Garante, secondo il tempo necessario tecnicamente, che può essere prorogato unicamente se l'adempimento comporta delle difficoltà oggettive o nelle situazioni di particolare complessità (in ogni caso non si possono superare i sei mesi). Nei 60 giorni che seguono la scadenza del termine, l'autore del reato che ha adempiuto alla prescrizione può pagare un importo pari a un quarto del massimo dell'ammenda prevista. Con l'adempimento della prescrizione e il successivo pagamento, il reato viene estinto.
Un avvocato civilista o penalista.