Privacy casellario giudiziale: definizione
La tutela della privacy in Italia è disciplinata dalla legge n. 675 del 31 dicembre del 1996 che, attuando la direttiva 95/46/CE del 24 ottobre del 1995, ha condotto al cosiddetto Codice in materia di protezione dei dati personali, il D. lgs. n. 196 del 30 giugno del 2003. La normativa in vigore allo stato attuale a proposito del casellario giudiziale spesso fa riferimento al Garante della privacy e alle norme sulla privacy, che non di rado affrontano il tema dei dati giudiziari. Questi ultimi non sono considerati dati sensibili, come precisato dal Codice del 2003 all'articolo 4. Rientrano nel novero dei dati giudiziari i vari provvedimenti che sono oggetto di registrazione nel Casellario, fatta eccezione per quelli che riguardano il concordato fallimentare, il fallimento, la riabilitazione del fallito, l'interdizione, l'inabilitazione e l'amministrazione di sostegno.
Cosa prevede il Codice in materia di protezione dei dati personali a proposito del trattamento dei dati giudiziari?
L'articolo 21 del decreto legislativo indica che è consentito il trattamento, da parte di soggetti pubblici, dei dati giudiziari unicamente nel caso in cui esso sia stato autorizzato da un apposito provvedimento del Garante o da una specifica disposizione di legge, e comunque solo se vengono rispettate le finalità di rilevante interesse pubblico. La differenza tra i dati giudiziari e i dati sensibili è che questi non possono essere trattati dal Garante, ma solo da soggetti pubblici nelle eventualità previste dalla legge.
Quali sono le modalità che devono essere rispettate nel trattamento dei dati giudiziari?
Il trattamento dei dati giudiziari, così come dei dati sensibili, deve avvenire sulla base di modalità finalizzate a prevenire e a impedire qualsiasi tipo di violazione della dignità, delle libertà fondamentali e dei diritti dei soggetti interessati. L'articolo 22 del Codice in materia di protezione dei dati personali permette il loro trattamento unicamente nel caso in cui gli enti pubblici non possano effettuare le attività istituzionali in altro modo (per esempio usando dati differenti o anonimi). Gli enti pubblici hanno anche l'obbligo di verificare che, in relazione ai compiti da svolgere, il trattamento dei dati sia effettivamente indispensabile.
Gli enti pubblici interessati al trattamento dei dati giudiziari.