Cittadinanza italiana per naturalizzazione: definizione
La cittadinanza italiana per naturalizzazione può essere richiesta da una persona di origini straniere dopo dieci anni di residenza legale nel nostro Paese. Tale limite di tempo viene ridotto a quattro anni nel caso in cui si tratti di un cittadino di un Paese che fa parte della Comunità Europea, mentre è di cinque anni per i soggetti a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di apolide. La cittadinanza per naturalizzazione viene concessa tramite decreto del Presidente della Repubblica.
Ci sono altri casi in cui la cittadinanza italiana per naturalizzazione può essere concessa?
Sì: per esempio se uno straniero nato in Italia che ha raggiunto la maggiore età risiede legalmente nel nostro Paese da almeno tre anni; inoltre, se uno straniero che ha raggiunto la maggiore età ed è stato adottato da un cittadino italiano risiede legalmente nel nostro Paese da almeno cinque anni dopo l'adozione; ancora, se uno straniero che risiede legalmente nel nostro Paese da almeno tre anni ha un genitore che è cittadino italiano per nascita (vale anche per un ascendente in linea retta di secondo grado; infine, se uno straniero ha prestato servizio alle dipendenze dello Stato per almeno cinque anni, in Italia o all'estero.
Fino al 18 maggio del 2015, per presentare l'istanza relativa all'acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione era necessario rivolgersi alla prefettura, indirizzando la domanda al Presidente della Repubblica e facendo riferimento all'Ufficio Territoriale del Governo del luogo in cui si risiedeva. Da quella data in poi, invece, la trasmissione delle domande è possibile solo per via telematica: in questo modo, le procedure vengono snellite e velocizzate e i costi vengono ridotti (non bisogna più pagare la marca da bollo). Occorre andare, quindi, sul portale dedicato all'indirizzo Cittadinanza.dlci.interno.it e registrarsi per ottenere le credenziali di accesso necessarie alla compilazione della domanda, che viene in seguito trasmessa in formato elettronico. Alla domanda devono essere allegati un documento di riconoscimento, l'atto di nascita e il certificato penale formati dalle autorità del Paese di origine e la ricevuta del pagamento della somma di 200 euro, che rappresenta il contributo richiesto dalla legge 94/2009.