Cittadinanza italiana per filiazione: definizione
La cittadinanza italiana per filiazione è una delle modalità con cui può essere acquisita la cittadinanza: il cosiddetto ius sanguinis, che è normato dall'articolo 1 della legge n. 91 del 1992, prevede che diventi cittadino italiano per nascita chi è figlio di un padre o di una madre che abbiano la cittadinanza italiana. Il principio dello ius sanguinis, per altro, era già presente nella legislazione precedente, dove costituita il principio fondamentale per l'ottenimento della cittadinanza (a differenza dello ius soli, che - invece - si mantiene come un'ipotesi residuale o eccezionale). L'articolo dichiara in modo esplicito che a trasmettere la cittadinanza possono essere sia il padre che la madre, a conferma del principio di parità tra uomo e donna a proposito della trasmissione dello status civitatis.
Come si trasmette la cittadinanza italiana per filiazione?
Un soggetto nato da madre o padre italiani diventa in automatico cittadino italiano. Diverso è il caso di un cittadino straniero maggiorenne che venga riconosciuto da un cittadino italiano: in questo caso è possibile dichiarare di essere interessati ad acquisire la cittadinanza italiana, a patto che tale dichiarazione venga effettuata entro un anno a partire dalla data in cui il figlio maggiorenne è stato riconosciuto. Il soggetto interessato deve, quindi, rendere una dichiarazione presso l'ufficiale dello stato civile del comune in cui risiede, manifestando l'intenzione di diventare cittadino italiano. Questa dichiarazione è sufficiente per acquisire la cittadinanza: l'acquisto, infatti, diventa efficace a partire dal giorno seguente a quello della dichiarazione.
Quali sono i documenti che devono essere presentati da uno straniero maggiorenne che vuole diventare cittadino italiano?
Al fine di acquisire la cittadinanza italiana per filiazione, uno straniero maggiorenne è tenuto a presentare l'atto di nascita legalizzato e tradotto (a meno che tale documento non sia già stato depositato in precedenza presso una pubblica amministrazione italiana), insieme con la ricevuta di versamento del contributo governativo e l'atto di riconoscimento (il quale, a sua volta, potrebbe essere già stato registrato in passato presso una pubblica amministrazione italiana). Le tempistiche pongono un limite di 180 giorni a partire dalla data in cui l'istanza è stata presentata, mentre per ciò che concerne i costi oltre ai 200 euro del contributo governativo è necessario prendere in considerazione anche i 16 euro della marca da bollo. La normativa di riferimento in materia è rappresentata dal DPR n. 572 del 12 ottobre del 1993, dalla già citata legge n. 91 del 5 febbraio del 1992 e dalle Disposizioni in materia di sicurezza pubblica contenute nella legge n. 94 del 15 luglio del 2009.
L'ufficiale dello stato civile.