Cittadinanza italiana per beneficio di legge: definizione
La cittadinanza italiana per beneficio di legge è una procedura di acquisizione subordinata della cittadinanza quale beneficio derivante dalla presenza di alcuni requisiti.La normativa italiana prevede l'acquisizione della cittadinanza per beneficio di legge per alcune tipologie di stranieri. La materia in oggetto è disciplinata dalla legge 91/92, art. 4, applicabile esclusivamente in Italia e quindi di pertinenza del Ministero dell'Interno.
Secondo la normativa vigente, può richiedere la cittadinanza italiana per beneficio di legge:
1. Lo straniero, o l'apolide, che abbia origini italiane, cioè che discenda da cittadino/a italiano/a per nascita fino al secondo grado (nonni) e soddisfi una delle seguenti condizioni:
a) prestazione di servizio di leva nelle Forze Armate Italiane previa domanda dell'interessato;
b) essere un dipendente dello Stato Italiano e dichiarare di voler diventare cittadino italiano;
c) risultare legalmente residente nel territorio italiano nell'ultimo biennio precendente al compimento della maggiore età, previa dichiarazione, entro un anno dal raggiungimento della suddetta data, di voler diventare cittadino italiano.
2. Il figlio nato in Italia da genitori stranieri residente, senza alcuna interruzione, fino al conseguimento dei 18 anni di età, previa dichiarazione, entro il raggiungimento del 19° anno di età, di voler acquisire la cittadinanza italiana.
La procedura di richiesta della cittadinanza per beneficio di legge varia in relazione alla fattispecie: in base al primo comma, l'acquisizione della cittadinanza italiana è subordinata alla discendenza da cittadino italiano per nascita e alla dichiarazione di volontà; il caso esposto nel secondo comma è condizionato dalla manifestazione di volontà.
Per quanto riguarda il punto 1 lettere a) e b), l'autorità competente è la Prefettura o l'Ufficio Consolare, mentre per la lettera c) è l'Ufficio di Stato Civile. La concessione avviene tramite decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero dell'Interno.
In merito al punto 2, l'ufficio competente per l'inoltro della domanda è l'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza.
I documenti da produrre riguardano i certificati comprovanti la presenza dei requisiti richiesti, ovvero: discendenti in linea retta fino al secondo grado italiani per nascita, prestazione di servizio militare o impiego pubblico per lo Stato Italiano, residenza in Italia nell'ultimo biennio al conseguimento della maggiore età, residenza legale dalla nascita.
Occorre l'atto di nascita, il certificato di cittadinanza italiana del genitore o ascendente in linea retta fino al secondo grado e i documenti relativi alla residenza nel Comune dell'interessato.
