Cittadinanza  Ius Sanguinis: definizione
                
                La cittadinanza italiana si trasmette da genitore a figlio secondo il
principio dello ius sanguinis, che si distingue dallo ius soli (il
quale, invece, presuppone l'acquisizione della cittadinanza in base al luogo di
nascita). Nel nostro Paese, vengono considerati italiani tutti coloro che hanno
almeno un genitore italiano, i discendenti di italiani che sono in grado di
dimostrare la catena parentale fino ai parenti italiani e gli apolidi e i figli
di ignoti nati in Italia. 
             
            
        
                    
                Qual è il quadro normativo di riferimento?
La materia della cittadinanza e dello ius sanguinis è di competenza del Ministero
dell'Interno, ed è regolata dalla legge numero 91 del 5 febbraio del
1992 con i regolamenti di esecuzione relativi: il DPR numero 572 del 12 ottobre
del 1993 e il DPR numero 362 del 18 aprile del 1994. Questa legge, a differenza
di quel che accadeva in passato, tiene in grande considerazione l'importanza
della volontà del singolo nell'acquisizione della cittadinanza (e,
evidentemente, nella perdita della stessa) e al tempo stesso stabilisce che una
persona può essere titolare di più cittadinanze contemporaneamente. 
Quali sono i principi su cui la cittadinanza italiana si basa?
Il più importante è, come detto, il principio dello ius sanguinis, che ha a
che fare con la trasmissibilità della cittadinanza per discendenza;
in casi rari, poi, possono verificarsi la possibilità della doppia
cittadinanza, l'acquisto iure soli e la manifestazione di volontà per
l'acquisto della cittadinanza.
             
            
        
                    
                
                                                        1. Cosa si intende per ius sanguinis?
                    La cittadinanza per ius sanguinis, o per filiazione, è
normata dall'articolo 1 della legge 91/92, che precisa che è cittadino italiano
per nascita l'individuo figlio di madre o padre cittadini italiani. Lo ius
sanguinis, in pratica, è il principio fondamentale per l'acquisizione della
cittadinanza; lo ius soli, viceversa, può essere considerato come un evento
eccezionale, un'ipotesi residuale. L'articolo, dichiarando in modo esplicito
che la cittadinanza può essere trasmessa anche dalla madre, recepisce, per ciò
che concerne la trasmissione dello status civitatis, il principio della parità
tra la donna e l'uomo.
                    
                                                        2. Lo ius sanguinis vale anche per i discendenti di italiani?
                    Sì, ma è necessario seguire una specifica procedura di accertamento,
che spetta all'autorità competente del luogo in cui si risiede: per chi vive
all'estero, per esempio, si tratta dell'Ufficio consolare competente
territorialmente. Per prima cosa è necessario verificare che la discendenza
derivi da un antenato italiano, senza limiti dal punto di vista delle
generazioni: in sostanza, si può andare indietro nel tempo di decenni o
addirittura di secoli, se l'accertamento è sicuro. Occorre, inoltre, accertare
che l'antenato abbia conservato la cittadinanza fino alla nascita di chi
richiede la cittadinanza. Un'attestazione dell'autorità straniera competente
comprova la data di naturalizzazione o la mancata naturalizzazione. Tutti gli
atti devono essere accompagnati da una traduzione ufficiale. La trasmissione
della cittadinanza italiana è possibile anche per parte di madre solo per le
persone che sono nate dopo il 1° gennaio del 1948, cioè la data in cui la
Costituzione Italiana è entrata in vigore. Chi richiede la cittadinanza avendo
degli antenati italiani è tenuto a presentare l'istanza con tutta la
documentazione del caso, da avanzare all'Ufficio consolare di
riferimento. 
                    
                                                        3. La cittadinanza italiana può essere acquisita anche da soggetti minorenni?
                    Sì, la legge 91/92 stabilisce che ciò è possibile in seguito a una
naturalizzazione del genitore, a una dichiarazione (o riconoscimento)
giudiziale della filiazione o a una adozione.