Uscita dal territorio dello stato e reingresso: definizione
Le modalità di uscita dal territorio dello Stato e di reingresso variano, per i cittadini stranieri, a seconda che siano in possesso di un permesso di soggiorno valido o che stiano aspettando il rinnovo dello stesso o il rilascio del primo permesso di soggiorno. In particolare, il cittadino straniero che dispone di un permesso di soggiorno valido può, a meno di provvedimenti restrittivi della libertà personale previsti dall'autorità giudiziaria nei suoi confronti, lasciare il territorio dello Stato italiano per un periodo massimo di tre mesi e circolare per motivi di turismo nei Paesi che rientrano nella Convenzione applicativa dell'accordo di Schengen, a condizione che si dichiarino alle autorità locali di pubblica sicurezza secondo i termini previsti dalle normative del posto. Nel caso in cui il permesso di soggiorno a disposizione del cittadino straniero sia a tempo indeterminato, il suo soggiorno può durare per più di tre mesi: al soggetto è permesso di stabilirsi in un Paese della Ue che abbia adottato la direttiva con la quale viene disciplinata la condizione dei cittadini extra Ue che soggiornano in uno degli Stati membri per un lungo periodo.
Come deve comportarsi un cittadino straniero che voglia recarsi in Gran Bretagna?
Al di là degli effetti della Brexit, la Gran Bretagna è uno di quei Paesi della Ue che - insieme con la Croazia, la Bulgaria, la Romania, Cipro e l'Irlanda - non hanno aderito alle Convenzioni di Schengen. Di conseguenza, un cittadino straniero che soggiorni in Italia regolarmente e che abbia intenzione di andare nel Regno Unito o in uno degli altri Paesi appena menzionati è tenuto a dotarsi, presso la Rappresentanza Consolare del Paese di destinazione in Italia, di un visto di ingresso, dopo aver verificato che tra il nostro Paese e quello di destinazione non siano stati stipulati accordi specifici che prevedano l'esenzione.
Gli stranieri che vivono in Italia.