Argomento: Rapporto di lavoro
Aggiornato al 31/03/2011
Lavoro italiano all'estero: ambito extracomunitario
Quando si parla di lavoro italiano all’estero, l’ipotesi più comune che viene in mente è quella relativa all’invio in missione all’estero di proprio personale che può essere operato da un’impresa italiana ovvero da un’impresa straniera con stabile organizzazione in Italia presso una propria filiale o la casa madre all’estero, ovvero presso altra impresa con sede all’estero, legata all’impresa italiana da accordi di natura commerciale.
L’ipotesi, quindi, può ricorrere sia in ambito extracomunitario, sia in ambito comunitario, relativamente al quale si ved la voce Lavoro italiano all’estero: ambito comunitario.
Escludendo l’ipotesi della trasferta o del trasferimento all’estero, che configurano, rispettivamente un mutamento temporaneo o definitivo del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, l’istituto giuridico mediante il quale si realizza, solitamente, l’ipotesi qui in esame è quello del “distacco”. Con il distacco si realizza, nei fatti, una “dissociazione” tra il datore di lavoro titolare del contratto di lavoro (distaccante) e il datore di lavoro effettivo beneficiario della prestazione lavorativa (distaccatario), alle condizioni previste dagli accordi tra le parti ed entro i limiti di legittimità previsti dalla legge per il distacco di personale, vale a dire temporaneità e sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante al distacco da parte del datore di lavoro distaccante.
La necessità della protezione sociale del cittadino italiano, prevista dal nostro ordinamento giuridico, pone alcuni vincoli sia al trasferimento all’estero sia all’invio all’estero, in distacco, di personale, in Paesi extracomunitari. Tuttavia, la procedura consente, nel rispetto delle regole di immigrazione proprie di ciascun Paese, - non esistendo il diritto di libera circolazione e di stabilimento che è proprio, invece, dei Paesi europei - di inviare lavoratori italiani sia in Paesi extracomunitari con i quali vigono specifici accordi di sicurezza sociale (Paesi convenzionati o parzialmente convenzionati) sia in Paesi extracomunitari con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale.
Per necessità di protezione sociale del cittadino italiano, i datori di lavoro italiani operanti in Paesi extracomunitari indipendentemente dal fatto che questi siano legati o meno con l’Italia da Accordi di sicurezza sociale, ogni qualvolta intendano inviare all’estero, in un Paese extracomunitario un proprio dipendente, devono richiedere apposita autorizzazione preventiva al Ministero del Lavoro, Direzione Generale per l’Impiego, su apposita modulistica diffusa dallo stesso Ministero.
(Normativa: articolo 30, decreto legislativo. 10 settembre 2003, n. 276; decreto legge 31 luglio 1987, n. 317; decreto ministeriale 16 agosto 1988).
Avv. Luca Failla
Ordine degli Avvocati di Milano
LabLaw Studio Legale Failla Rotondi & Partners
Oltre all’autorizzazione preventiva da richiedersi al Ministero del Lavoro, nella pratica, per i casi di distacco, è necessario preliminarmente un accordo tra la Società distaccante e la Società distaccataria (cosiddetto Intercompany agreement) che identifichi i motivi del distacco rendendo espliciti l’interesse al distacco della società distaccante e la temporaneità dello stesso. Per rendere poi esplicito anche tra le parti del contratto di lavoro l’interesse giuridico al distacco è, inoltre, necessario consegnare al lavoratore una lettera individuale di distacco che integrando il contratto di lavoro già in essere renda esplicita la delega temporanea ad altro datore di lavoro del potere direttivo mediante richiamo all’interesse al distacco previsto nell’accordo tra le Società. Nella lettera è inoltre indicato anche il trattamento economico intergrativo (cosiddetta “indennità estero”) che è solitamente legato al periodo di distacco all’estero.
La complessità della materia che risente anche delle particolarità connesse con i regimi di sicurezza sociale applicabili a seconda che il Paese di destinazione sia o meno legato all’Italia da una specifica convenzione, richiede l’assistenza di un avvocato e un consulente del lavoro ai fini della gestione degli accordi tra le parti e della gestione degli adempimenti amministrativi connessi con le assicurazioni sociali applicabili ai lavoratori distaccati.
Gli Stati Uniti sono un Paese convenzionato?
Sì tra l’Italia e gli Stati Uniti esiste una specifica convenzione. Tuttavia ai fini del trasferimento o del distacco è sempre necessario richiedere l’autorizzazione al Ministero.
In assenza di accordo tra le parti sul distacco, l’invio all’estero del dipendente è lecito?
La delicatezza della materia e il rischio che l’operazione possa configurare una ipotesi di irregolare somministrazione di lavoro (art. 27 D.Lgs. n. 276/2003), consiglia di regolare sempre con specifici accordi il distacco, specie quando l’invio avvenga verso un Paese extracomunitario.
L’indennità estero è sempre dovuta?
L’indennità estero di solito è diretta a compensare il relativo disagio connesso con la permanenza all’estero al quale si legano, eventualmente, necessità di tipo familiare, quali la ricerca di un alloggio, la scuola per i figli. Pertanto, pur non essendovi un obbligo, si tratta di un aspetto che rientra spesso nella contrattazione individuale connessa all’invio in missione all’estero.


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