Nota di trascrizione catastale: definizione
La nota di trascrizione catastale
è il documento che, nel corso di una compravendita, testimonia che l’atto di
compravendita è stato registrato presso i registri immobiliari. In assenza
della nota, non si può essere certi che il passaggio di proprietà del bene
immobile sia effettivamente avvenuto. Questo atto formale, in sostanza, dà
pubblicità all’atto che costituisce o trasferisce i diritti reali di godimento
per un immobile. L’importanza della nota di trascrizione catastale è evidente,
perché il passaggio di proprietà in una compravendita è efficace unicamente per
la sua sottoscrizione. La nota di trascrizione include gli estremi fondamentali
dell’atto immobiliare, specificando che avviene a favore del soggetto che
acquista il diritto e contro il soggetto che lo aliena.
Come si esegue la
nota di trascrizione catastale?
La nota di trascrizione si
esegue depositando l’atto presso la Conservatoria
dei Registri Immobiliari competente a seconda della zona, così
che soggetti terzi abbiano la possibilità di rendere opponibile la nota stessa
se lo ritengono necessario. La nota va presentata entro trenta giorni dalla
data della sentenza, del provvedimento o dell’atto. In seguito viene assegnato
un numero, che deriva dall’ordine nel quale sono stati presentati gli atti
nell’ufficio di riferimento.
1. Quali sono gli atti che devono essere resi pubblici con una nota di trascrizione?
Secondo quanto previsto
dall’articolo 2643 del
Codice Civile, oltre ai contratti che trasferiscono la
proprietà di un bene immobile, devono essere resi pubblici i contratti di
società tramite cui viene conferito il godimento di diritti reali immobiliari o
di beni immobili, i contratti che modificano, trasferiscono o costituiscono
diritti reali di godimento su beni immobili (uso, servitù, abitazione,
concedente, enfiteusi, superficie, usufrutto), i provvedimenti di esecuzione
forzata, gli atti di rinuncia ai diritti reali di godimento su beni immobili e
le sentenze che fanno riferimento a diritti reali immobiliari o beni immobili.
2. A cosa serve la nota di trascrizione catastale?
La nota di trascrizione
rappresenta a tutti gli effetti un sistema
di pubblicità immobiliare che si basa sulla continuità delle
trascrizioni: questo vuol dire che una trascrizione contro un soggetto che
riguarda la proprietà di un immobile deve seguire una trascrizione a favore di
quel soggetto. In questo modo si ha la possibilità di ricostruire la storia dei
vari passaggi di proprietà che hanno coinvolto l’immobile, attraverso una
indagine nominativa che, a cominciare dal proprietario attuale, va indietro nel
tempo.
3. Cosa succede se il titolare di un diritto agisce scorrettamente?
Nel caso in cui un soggetto
dopo avere trasferito un diritto a un altro soggetto si comporti in modo
scorretto e trasferisca lo stesso diritto a un altro soggetto differente, a
prevalere tra i due acquirenti non è quello che ha stipulato per primo il
contratto, ma quello il cui acquisto viene trascritto prima. Lo scopo di questa
regola è quello di seguire la logica della tutela dell’affidamento dei terzi: i
terzi non hanno la possibilità di conoscere la stipulazione di una
compravendita fino al momento in cui questa non viene trascritta nei registri
immobiliari. Solo la trascrizione permette di imporre a terzi l’onere di
informarsi. Risulta evidente l’importanza del ruolo del notaio, il quale è tenuto a
procedere nel minor tempo possibile alla trascrizione proprio per la regola
secondo cui conta chi trascrive per primo e non chi acquista per primo.