Reddito agrario: definizione
Il reddito agrario è la parte di reddito fondiario che, in base a quanto previsto dal DPR n. 917 del 22 dicembre del 1986, viene attribuita al capitale di esercizio e all'organizzazione nelle attività agricole. Queste ultime includono l'allevamento di animali con mangimi che per almeno un quarto possono essere ottenuti dal terreno, le attività finalizzate alla silvicoltura e alla coltivazione del terreno, la produzione di calore e di energia elettrica dalle biomasse, l'acquacoltura (nel caso in cui i redditi siano prevalenti rispetto a quelli provenienti da altre attività non agricole), le attività dirette alla commercializzazione di prodotti ricavati dall'allevamento di animali o dalla coltivazione del bosco e le attività che sono finalizzate alla produzione di vegetali attraverso il ricorso a strutture mobili o fisse.
Come si stabilisce il reddito agrario?
Insieme con il reddito dominicale, il reddito agrario fa parte del cosiddetto reddito fondiario: il reddito dominicale riguarda la proprietà dei beni, e quindi del fondo, mentre il reddito agrario deriva dallo svolgimento dell'attività agricola. Esso, sulla base di quanto precisato dall'articolo 32 del Tuir, è rappresentato dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al lavoro di organizzazione della produzione e al capitale di esercizio che vengono utilizzati per le attività agricole nei limiti delle potenzialità del terreno su cui le attività stesse sono esercitate. Per calcolare il reddito agrario è necessario tenere conto di vari parametri, tra i quali i costi di produzione, la tariffa di estimo dei terreni, i contributi assicurativi e le spese di conservazione del capitale. Esso, in altri termini, costituisce il reddito reale che deriva dal fondo che è stato realmente coltivato. Il reddito agrario, proprio per questo motivo, viene ritenuto inesistente nel caso in cui si verifichino degli avvenimenti in grado di compromettere la produzione o il raccolto.
Gli imprenditori agricoli.