L’articolo 13 del decreto legge 201/2011, come modificato in sede di conversione, anticipa dal 1° gennaio 2012 l’applicazione dell’imposta municipale propria (cosiddetto Imu), introdotta dal decreto sul federalismo municipale (articoli 8 e 9 del decreto legislativo 23/2011).
Infatti, tale imposta nella versione prevista dal decreto legge in discussione, si applicherà dal 2012 al 2014 in via sperimentale per poi entrare a regime nel 2015.
La struttura dell’Imu si conforma grosso modo a quella dell’Ici
Con la manovra Monti ritorna una delle imposte più temute dai cittadini italiani, ovvero, la tassazione sulla prima casa o abitazione principale.
Da Ici si trasforma ad Imu, imposta quest’ultima nella quale confluiranno, oltre all’imposta comunale sugli immobili, anche quella sulla spazzatura e i servizi comunali.
Come si calcola e quando si pagherà
L’aliquota fissa è allo 0,76%, mentre quella sull’abitazione principale è fissata allo 0,4%, con un margine di discrezionalità riservato ai sindaci dello 0,2% in più o in meno.
L’imposta riguarderà l’intero mondo immobiliare, dai privati agli operatori di settore.
L’aliquota ordinaria fissata dal decreto salva Italia è lo 0,76% e si applica su un valore catastale maggiorato mediamente del 60%.
Il prelievo, tuttavia, potrà diventare più leggero per le prime case.
Infatti, l’aliquota scende allo 0,4% ed è prevista la sola detrazione di 200 euro, tuttavia, sono esenti dall’imposta sull’abitazione principale le unità immobiliari con una rendita catastale (non ancora rivalutata del 5%) minore o uguale a 297,62 euro, con un figlio invece il limite sale a 372,03 euro, con due a 446,43 euro ed infine con tre figli a 520,84 euro.
Inoltre, con l’emendamento approvato in sede di conversione del decreto legge 201/2011, sarà introdotta una maggiorazione della quota di detrazione pari a 50 euro per ogni figlio convivente di età non superiore a 26 anni, purché, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e comunque con un tetto massimo di non oltre 400 euro.
Oltre a tutto ciò, per l’Imu la nozione di abitazione principale è più ristretta rispetto a quella per l’Ici. Infatti, è necessario che l’immobile sia adibito ad abitazione principale del contribuente che, quindi, dimori abitualmente e che abbia al contempo la residenza anagrafica.
Per chi volesse effettuare il calcolo manuale occorre considerare eventuali modifiche da parte del Comune delle aliquote o variazioni catastali: se non dovessero esserci cambiamenti sarà sufficiente sottrarre dal totale dell’Ici l’importo già versato a giugno come acconto, in caso contrario si devono fare alcuni calcoli supplementari. Bisognerà conoscere la rendita catastale all’1 gennaio 2011, incrementarla del 5% e moltiplicarle per un certo coefficiente in base alla tipologia come di seguito riportato. Per i fabbricati appartenenti ai gruppi A, B e C il valore andrà moltiplicato per 160, anziché per 100. Fanno eccezione i capannoni e gli alberghi (categoria D), gli uffici e gli studi privati (categoria A/10) che avranno un moltiplicatore di 80 e negozi e botteghe (categoria C/1) che se ne vedranno applicare uno di 55. La rivalutazione sarà invece del 45% per i terreni agricoli visto che il loro moltiplicatore salirà da 75 a 120. Anche se in un'altra bozza il moltiplicatore parte da 160 per i fabbricati di categoria A (e C/2, C/6, C/7) e scende poi a 140 (classi B e C/3, C/4 e C/5), 80 (per gli A/10), 60 (categoria D) e 55 (per i C/1). Infine, per il pagamento dell’imposta si applicheranno le stesse regole previste per i versamenti unitari, quindi con mod. F24 (articolo 17 decreto legislativo n. 241/1997).
Esempio di calcolo (prima casa)
- Casa di categoria catastale A/3, di circa 100 metri quadrati, con rendita catastale non rivalutata di 945,11 euro, adibita come abitazione principale. Rendita catastale rivalutata del 5%: 945,11 + 5% = 992,37
- Rendita catastale rivalutata del 60%: 992,37 + 60% = 1.587,78
- Valore catastale: 1.587,78 x 100 = 158.778 Imu: 0,4% di 158.778 = 635,11
- Detrazione prima casa: 635,11 - 200,00 = 435,11
- Detrazione figli: 435,11 - 50,00 - 50,00 = 335,11 (importo dovuto).
Avv. Luca Patruno
Loconte & Partners Studio Legale e Tributario







