La Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro ha emesso un parere che precisa le modalità di trattamento tributario del riaddebito delle spese dall'uno all'altro professionista qualora, senza esservi associazione, si fruisce dello stesso studio e di altri servizi. Nel dettaglio se due professionisti non associati e condividono beni e servizi, come locali e segretaria, i cui costi sono sostenuti da uno solo di essi, il riaddebito delle spese all'altro professionista nella misura del 50% va effettuato mediante fattura soggetta ad Iva.
L'imposta va quindi applicata anche se le spese riaddebitate non sono soggette ad Iva, dopo essere incluse nella fattura. Inoltre nella fattura non dovrà essere indicata alcuna ritenuta. Se il riaddebito riguarda costi e spese che sono soggette, ai fini Irpef e Irap, a limiti alla loro deducibilità, anche l'importo del rimborso ottenuto andrà a ridurre il costo sostenuto e contabilizzato.
La cassa di previdenza dei Cdl non sottopone a comunque a contributi previdenziali il riaddebito delle spese in questione.
a cura della Redazione