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Il "giusto processo" ed i tempi della Giustizia italiana

Il
“Ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata”.
Con questi termini l’art. 111 della Costituzione traccia le caratteristiche essenziali del “giusto processo”, vale a dire del processo che, secondo la Carta fondamentale, dovrebbe essere assicurato ad ogni individuo.
Tra i principi basilari ai quali il processo (penale, civile o amministrativo che sia) è informato, vi è, dunque, anche quello della “durata ragionevole”.
Il problema è che, come noto, il processo medio italiano è tutto tranne che di ragionevole durata.
E la legge, a dispetto del disposto costituzionale, non assicura nulla al riguardo.

A leggere i dati periodicamente pubblicati sulla durata media dei processi nel nostro Paese, c’è di che preoccuparsi, perché si parla ormai di oltre 8 anni e 3 mesi per una causa penale e qualche mese in più per una causa civile (in particolare 8 anni e 6 mesi); e c'e' di che vergognarsi, perché l’Italia è, visti questi tempi, il “fanalino di coda” tra i paesi OCSE.
Uscendo dalla media, non mancano, poi, casi eclatanti, con fascicoli che giacciono, tra un rinvio e l’altro, ormai da decenni sugli scaffali delle cancellerie, a testimonianza della sostanziale inutilità delle numerose “riforme della giustizia” nel frattempo intervenute.
Così, non è eccezionale che una causa civile su cinque si protragga tra i 16 e 20 anni; mentre un processo penale, in circa il 17% dei casi, duri – prescrizione permettendo, naturalmente – fino a 15 anni.

Alla visione di questo quadro non è retorico affermare che, se da un lato è preoccupante che un soggetto debba aspettare anni e anni, anche solo per vedersi riconosciuto un suo diritto di credito in sede civile, dall’altro lato non è tollerabile che alcuni fondamentali diritti della persona, a cominciare dalla libertà personale, possano restare in gioco fino a 15 anni.

Non c’è quindi da stupirsi se, come risulta da alcuni dati, una significativa percentuale (pari al 44%) dei clienti degli avvocati ritiene troppo alte le parcelle di questi ultimi.
Ciò, probabilmente, perché i clienti tendono a riflettere sull’operato dell’avvocato quel grave disservizio di cui, in realtà, è vittima lo stesso professionista.

Non è poi rassicurante che il Legislatore abbia, per così dire, preso atto della cronicità della lentezza dei giudizi italiani al punto da adottare una legge (L. n. 89/2001, c.d. Legge Pinto), che ha semplicemente istituzionalizzato il difetto dei processi nostrani, garantendo a coloro che ne abbiano subito un danno, un' "equa riparazione”.
E’ recente la notizia che il Governo sta pensando di stabilire in importi fissi quest’equa riparazione: da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 2.000,00 euro per ciascun anno o frazione di anno oltre le soglie consentite, che sarebbero le seguenti: tre anni per il giudizio di primo grado, due per quello d’appello e altrettanti per quello di legittimità (si veda l’art. 2 del ddl. n. 3125, consultabile sul sito internet del Senato).
Sulla pretesa equità di tali somme, lascio al lettore ogni considerazione.

Non sono però mancati interventi legislativi apprezzabili: dal processo telematico, che, a fatica, sta finalmente diventando realtà, con vantaggio indiscutibile di tutti gli operatori del diritto, all’introduzione della mediazione obbligatoria di cui al d.lgs. n. 28/2010, sulla quale è invece ancora prematuro esprimere un giudizio.
Provvedimenti, questi ultimi, espressione rispettivamente di quella semplificazione e di quella incentivazione a ricorrere a vie alternative di soluzione delle controversie, che ben possono considerarsi come gli strumenti essenziali per risolvere strutturalmente il problema della durata irragionevole del processo in Italia.

Avv. Giorgio Albé

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