
Fa già discutere per alcune carenze e zone d’ombra rilevate dal Consiglio di stato e dal Consiglio nazionale forense, il regolamento attuativo del Dl n. 28/2010, in materia di conciliazione, che disciplina i criteri e le modalità di iscrizione e tenuta del registro dei mediatori e dell'elenco dei formatori. Nel dettaglio, registro dei mediatori sarà suddiviso in due settori, quello per gli enti pubblici e quello per i privati, e in più sezioni specifiche. I requisiti per l’iscrizione, da cui sono esenti in quanto inclusi di diritto gli organismi costituiti anche in forma associata dalle camere di commercio e dai consigli degli ordini professionali, nonché gli enti che fanno parte del registro dei conciliatori in materia di controversie societarie, saranno:
- un capitale non inferiore a 10mila euro;
- una dimostrata capacità organizzativa attestata dallo svolgimento dell'attività in almeno due regioni o province;
- una polizza assicurativa di importo non inferiore a 500mila euro per la responsabilità da mediazione;
- titolo di studio non inferiore alla laurea triennale oppure, in alternativa, essere iscritti a un ordine o a un collegio professionale;
- non aver subito condanne definitive per delitti non colposi o a pene detentive non sospese, dell'interdizione anche temporanea da pubblici uffici, di misure di prevenzione o sicurezza, ma anche l'assenza di sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento.
Ai mediatori spetteranno le indennità delle spese di avvio del procedimento, un importo di 40 euro fissi e le spese di mediazione, ma il compenso potrà essere aumentato fino ad un quinto in caso di controversie di particolare complessità.
Un apposito registro includerà invece i formatori, che per rientrarvi dovranno offrire percorsi di formazione non inferiori a 50 ore su materie specifiche indicate dal regolamento, con un massimo di 30 partecipanti per corso e una prova conclusiva di almeno 4 ore.
a cura della Redazione