Programma delle rete ciclo pedonale: definizione
Il programma della rete ciclo pedonale è stato individuato
dal Decreto Ministeriale n. 577 del 30 novembre del 1999 come lo strumento di
pianificazione di cui devono munirsi gli enti locali per la predisposizione di
interventi che abbiano lo scopo di migliorare la riconoscibilità
dell'itinerario ciclabile, di aumentare la sua attrattività e di accrescere la
sua continuità. Il piano della rete degli itinerari ciclabili, inoltre, intende
promuovere e favorire un migliore livello di mobilità pedonale e
ciclistica.
Come si realizza il programma della rete ciclo pedonale?
Il programma della rete ciclo pedonale, in quanto strumento di
pianificazione concepito ad hoc per la mobilità ciclabile, prevede l'analisi
degli elementi e delle criticità che caratterizzano lo stato di fatto: la
presenza di percorsi ciclo pedonali e le carenze
infrastrutturali, la predisposizione di zone a velocità limitata, le iniziative
tese a promuovere la ciclabilità, e così via. Il processo di programmazione deve,
tra l'altro, integrare un incremento della sicurezza stradale, oltre alla
risoluzione delle criticità funzionali delle infrastrutture che già esistono e
all'aumento della copertura territoriale della rete ciclo pedonale,
da sviluppare anche attraverso la riconnessione di percorsi frammentati.
1. Qual è il valore di un programma della rete ciclo pedonale?
Da diversi anni, ormai, sia gli indirizzi internazionali che quelli
nazionali sono orientati in direzione di un sistema di mobilità generale più
sostenibile, che promuova modalità di spostamento alternative rispetto al
ricorso alle auto private. I benefici che si possono ricavare dalla diminuzione
della quantità di veicoli a motore che circolano per le strade sono molteplici,
sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista sanitario, oltre che
sotto il profilo economico. In più, è necessario prendere in considerazione una
qualità urbana maggiore, connessa al contenimento della congestione viaria.
2. Qual è il quadro normativo di riferimento?
Il riferimento normativo può essere individuato nella Risoluzione sulla
sicurezza stradale europea per il 2011-2020 prevista dal Parlamento Europeo e risalente
al 27 settembre del 2011. L'assemblea raccomanda l'introduzione, per le zone
residenziali, di una velocità massima di 30 chilometri orari, che dovrebbe
essere prevista anche per le strade urbane a una corsia sola che non sono
dotate di una pista ciclabile separata.
3. Quali sono i criteri generali che devono essere seguiti per la pianificazione del programma della rete ciclo pedonale?
In primo luogo, c'è bisogno di una certa coerenza normativa, grazie a cui
si possa beneficiare di chiarezza e omogeneità di comunicazione soprattutto per
ciò che concerne i reciproci obblighi di comportamento. Sono necessarie,
inoltre, la riconoscibilità dei percorsi e l'efficienza dei tracciati
ciclo pedonali: ciò vuol dire aumentare la leggibilità e la conoscenza degli
itinerari, non solo per gli utenti abituali ma anche per quelli saltuari, e
garantire la possibilità di spostamenti diretti e veloci senza dover usare
l'auto privata. I criteri in questione vanno rapportati alla situazione reale,
tenendo conto delle funzioni stradali e della disponibilità di spazio. Tutti
gli interventi di revisione dell'esistente e di nuova progettazione devono
prendere in considerazione la densità del contesto edilizio e la sua tipologia
(può essere produttivo o residenziale), ma anche le caratteristiche del
traffico in termini di velocità, di flussi e di composizione, senza trascurare
l'organizzazione della piattaforma stradale dal punto di vista della presenza
dei marciapiedi, della larghezza delle corsie e di molti altri fattori.