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Minaccia

del 22/09/2011
CHE COS'È?

Minaccia: definizione

La minaccia è un reato, punito dal codice penale con una multa o, nei casi più gravi, anche con il carcere fino ad un anno. Il reato sussiste quando si prospetta a qualcuno un male futuro, un danno ingiusto, con parole o con atti, in modo espresso o tacito, ma comunque in grado di turbare o di diminuire la libertà psichica e morale della vittima.
(Codice penale articolo 612)

Avv. Barbara Bruno
Ordine degli Avvocati di Milano
Studio Avvocato Bruno


COME SI FA

Si commette il reato di minaccia con ogni manifestazione esterna a mezzo della quale, a fine intimidatorio, venga rappresentato ad un soggetto il pericolo di un male ingiusto che, in un futuro più o meno prossimo, possa essergli causato dal colpevole, o da altri per lui, nella persona o nel patrimonio. Ovviamente, se si prospetta un qualcosa di assolutamente generico, occorre che il contesto della vicenda e i rapporti tra le parti, e cioè la situazione di fatto, del momento, rendano evidente l'ingiustizia del danno futuro che viene prospettato. Si può commettere il reato di minaccia con ogni mezzo e con ogni comportamento. E’ necessario però che essi siano idonei a suscitare, in chi li subisce, il timore o la preoccupazione di dover sopportare o soffrire un male ingiusto. Non è indispensabile quindi che la persona destinataria resti effettivamente intimidita.


CHI

Se si è sottoposti ad indagine per il reato di minaccia, è necessario nominare un avvocato penalista di fiducia, affinché possa verificare la fondatezza dell’accusa, gli elementi raccolti a carico e scegliere la miglior strategia difensiva possibile, magari svolgendo indagini difensive. Sarà utile verificare, con il supporto del legale, se effettivamente il fatto di cui si è accusati possa rientrare nella descrizione fatta dal codice penale e sia quindi qualificabile come reato. Se mancano degli elementi formali o sostanziali, infatti, il reato potrebbe non sussistere.


FAQ

Il reato di minaccia è procedibile a querela?

Sì. Se però la minaccia è particolarmente grave o è stata posta in essere con armi, o da più persone riunite, o da persone che si siano rese irriconoscibili perché “travisate”, non c’è bisogno di querela: si procede d’ufficio, bastando cioè che il magistrato abbia ricevuto in qualunque modo notizia del fatto. 

Quando la minaccia è considerata “grave”?

La gravità della minaccia, che fa scattare l’ipotesi del secondo comma dell’articolo 612 del codice penale (che punisce con la reclusione e non con la multa) non dipende unicamente dalla gravità del danno minacciato, ma va accertata con riferimento all'entità del turbamento psichico causato alla vittima. Questa entità deve valutarsi tenendo conto di tutto l’insieme delle circostanze e delle particolari condizioni sia dell'agente che della persona offesa. (In un caso di cronaca, il Giudice aveva infatti escluso che la frase "io ti ammazzo" integrasse gli estremi della minaccia grave, sia perché era stata pronunciata nel contesto di una lite coniugale sia perchè la stessa destinataria della minaccia aveva riferito di non averla reputata seria ed attendibile).

Se il male minacciato è di impossibile realizzazione, sussiste lo stesso il reato?

L'impossibilità di realizzare il male minacciato esclude il reato solamente qualora si tratti di impossibilità assoluta, non anche quando la minaccia sia comunque idonea ad ingenerare un timore nel soggetto passivo e ad incidere sulla sua libertà morale.

Il reato sussiste anche se la persona offesa non è presente?

Sì. Non occorre infatti che la minaccia si realizzi in presenza della persona offesa. E’ solo necessario che questa ne sia venuta a conoscenza anche tramite altre persone, in un contesto spaziale, temporale o inter-personale che faccia ritenere che l'agente abbia la volontà di produrre l’effetto intimidatorio. Si pensi al caso, ad esempio, in cui la minaccia sia esternata appositamente a persona legata al soggetto passivo da relazioni di parentela, amicizia e di lavoro, e che in quanto tale certamente riferirà al diretto interessato. 
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DISCUSSIONI ARCHIVIATE

cristina

13/08/2012 11:19:17

volevo chiedere se qualcuno sta dicendo a tutti i suoi conoscenti che sua nipote ha rubato nella vostra casa senza neanche un prova, possiamo denunciarla per il fatto o non abbiamo diritto per farlo?
Grazie mille

AVV. BRUNO BARBARA

04/09/2012 09:43:46

La querela spetta alla persona offesa, quindi alla nipote.

Antonia

06/05/2013 15:45:35

Se querelo una persona per minaccia verbale devo avere una prova minima per dimostrare che la minaccia verbale è avvenuta realmente?

risposta del Professionista

06/05/2013 16:00:35

Ovviamente, sarebbe meglio. Tenga conto però che ai fini della prova può bastare anche la sola parola della persona offesa, purchè ella possa essere ritenuta credibile, senza rancori nei confronti dell'accusato. Tale valutazione spetta al Giudice in sede di processo.

Claudio

15/06/2013 22:41:48

Oggi sono stato minacciato da un cliente infastidito, con una telefonata mi è stato proprio detto "Ti pesto, vengo lì e ti ammazzo... io ti "cappotto"... più tutta una serie di insulti che vanno dal finocchio di me**a a str*zo... ecc....
Sarebbe denunciabile?! Anche se effettivamente io non ho prove di queste minacce?

risposta del Professionista

17/06/2013 09:57:22

Sarebbe denunciabile. La sola dichiarazione della persona offesa- se non vi siano elementi per dubitare della sua autenticità e veridicità- può essere sufficiente a fondare un giudizio di responsabilità. Ovviamente, dipende sempre dal caso concreto e dall'incidenza di dettagli che, come in questo caso, non si conoscono.

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