Percosse: definizione
Il reato di percosse è previsto dal Codice Penale
all'articolo 581: in esso viene stabilito che debba essere punito con una multa
fino a 309 euro o con la reclusione per un periodo massimo di sei mesi chiunque
percuota un'altra persona. Si tratta di un reato punibile unicamente a querela
della persona offesa: non sono consentiti né il fermo né l'arresto, e la
competenza è del giudice di pace. Il reato di percosse si configura unicamente
nel caso in cui le percosse stesse non provochino danni dal punto di vista
mentale o dal punto di vista fisico alla persona che le subisce; in caso
contrario, infatti, si parla di lesioni personali, lesioni gravi o lesioni
gravissime.
Qual è il bene giuridico tutelato dall'articolo 581 del Codice
Penale?
Il reato di percosse intende proteggere l'incolumità dell'individuo,
vale a dire l'integrità fisica del soggetto rispetto a qualsiasi tipo di
aggressione che presupponga una violenza sul corpo. L'ordinamento giuridico,
con la previsione della punibilità di questo delitto, intende proteggere quella
che viene definita intangibilità del corpo umano, sia sul piano psichico che
sul piano fisico, oltre alla salute, secondo quanto previsto dall'articolo 32
della Costituzione che considera la salute stessa come un diritto fondamentale
dell'individuo e al tempo stesso interesse della collettività.
1. Reato di percosse: chi è il soggetto attivo e chi è il soggetto passivo?
Per quel che riguarda il soggetto attivo, si può trattare
di qualsiasi persona. Il reato viene consumato quando l'atto di percuotere
viene compiuto: con il percuotere si intende un atto violento che provochi una
sensazione di dolore breve ma non effetti postumi o patologici di qualsiasi
tipo, ma anche una violenza solo formale di entità inavvertibile. Insomma, non
è detto che dalle percosse debba derivare per forza un dolore: esse, infatti,
possono semplicemente dare luogo a una reazione di collera o di spavento, pur
breve, o addirittura non dare effetti. Per quel che riguarda il soggetto
passivo, d'altro canto, si tratta di un essere vivente: nel caso in
cui le percosse colpiscano un soggetto non più in vita, infatti, il reato che
si configura è quello di vilipendio di cadavere, come stabilito dall'articolo
410 del Codice Penale.
2. Quello di percosse è un reato doloso?
Sì, il reato di percosse è sempre doloso, in quanto
l'elemento soggettivo e psicologico del reato riguarda la consapevolezza di
percuotere. Tale reato richiede il dolo generico, in quanto non è necessario
che le percosse siano accompagnate dal desiderio o dalla volontà di causare un
dolore fisico perché il delitto sia integrato. Sono irrilevanti - come sancito
dalla sentenza n. 4326 del 1979 della Cassazione Penale - gli antecedenti
psichici del comportamento: in altri termini non conta il movente della
condotta.
3. Che differenza c'è tra percosse e lesioni personali?
Il reato di lesioni personali è previsto dall'articolo 582
del Codice Penale, e si distingue da quello di percosse unicamente per
l'elemento oggettivo: se nel reato di percosse tutto si traduce in una semplice
sensazione di dolore, nel reato di lesioni personali il soggetto passivo
subisce una vera e propria lesione, che implica una malattia nella mente o nel
corpo. In alcune circostanze, ovviamente, il reato di percosse può essere
assorbito in altri reati più gravi, come per esempio la violenza privata, i
maltrattamenti in famiglia, la rissa, la rapina, e così via.